Mancato o errato invio dei corrispettivi: regolarizzazione con 100 euro per ogni violazione
Capita spesso che un contribuente, che ha attivato un nuovo registratore di cassa telematico e ha registrato scontrini con IVA al 10% anziché in ventilazione, o un forfettario che ha emesso scontrini con IVA, anziché come forfettario (operazioni fuori campo IVA), proceda all’invio solitamente nel momento in cui si accorge dell’errore e quindi tardivamente.
La trasmissione dei corrispettivi tardiva, è punita con le sanzioni applicabili per le irregolarità relative alla trasmissione e memorizzazione telematica dei corrispettivi (infedeltà, incompletezza, omissione e tardività) ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, in misura pari al 90% per ciascuna operazione, percentuale commisurata all’imposta relativa all’importo non correttamente trasmesso.
Se la violazione riguarda sia la memorizzazione che la trasmissione di una sola operazione, la sanzione è unica.
In caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri o in caso di incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari a 100 euro per trasmissione (non per operazione), se ciò non ha avuto riflesso sulla liquidazione dell’IVA.
- compresa fra il 90% e il 180% dell’IVA non correttamente documentata/registrata, con un minimo di euro 500,00: per violazione degli obblighi di documentazione (tra cui la tardività nell’emissione) e registrazione di operazioni soggette ad IVA;
- da euro 250 ad euro 2.000: qualora la violazione non abbia inciso nella corretta liquidazione dell’IVA.
Grazie al ravvedimento operoso (codice tributo 8911), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, è possibile regolarizzare, qualora l’errore commesso non incida sulla corretta liquidazione dell’imposta, riducendo la sanzione in misura fissa pari a 100 euro per ogni trasmissione tardiva o omessa, in base al momento di regolarizzazione. Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva annotazione e invio possono essere ridotte (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) di:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore (cioè dai 12 giorni successivi all’effettuazione dell’operazione/memorizzazione nel RT);
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
I dati relativi ai corrispettivi giornalieri vanno trasmessi telematicamente, a regime, infatti:
- entro 12 giorni dall’ “effettuazione” dell’operazione (in base all’art. 6 D.P.R. n. 633/72)
- fermo restando l’obbligo di imputazione dell’IVA nel periodo in cui il corrispettivo è stato memorizzato (che deve coincidere con il momento di effettuazione dell’operazione).
Dato che l’adempimento riguarda prevalentemente i commercianti al minuto, l’invio va fatto entro 12 giorni:
- dalla consegna del bene
- e dal contestuale pagamento del corrispettivo.