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Superbonus: i controlli in corso dell’Agenzia delle Entrate

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Resta alta l’attenzione del Fisco sul Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate, per scongiurare possibili frodi, ha rafforzato infatti le verifiche preventive tramite l’impiego di procedure automatizzate, con appositi algoritmi volti a intercettare eventuali anomalie. Vediamo insieme, che cosa sono e come operano i controlli “preventivi” nell’ambito delle opzioni per la cessione dei crediti d’imposta.

La Legge di bilancio 2022 ha introdotto nel D.L. n. 34/2020 l’art. 122-bis , che prevede specifiche misure per contrastare le frodi sulle cessioni dei crediti e il rafforzamento dei controlli preventivi. In particolare, sono stati predisposti dei controlli preventivi straordinari che, in presenza di indici di rischio elaborati tramite algoritmi informatici, consentono all’Amministrazione finanziaria di sospendere ed eventualmente bloccare le cessioni e l’utilizzo dei crediti d’imposta.

Sotto il profilo operativo, la tipologia di controlli in argomento è attuata secondo i seguenti tre step procedurali:

FASE COMPETENZA FUNZIONAMENTO
I Sistema centralizzato Entro 5 giorni lavorativi dall’invio delle comunicazioni dell’opzione per lo sconto o la cessione del credito, anche successive alla prima, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti di quelle comunicazioni che presentano i seguenti profili di rischio:

  • coerenza e regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni con quelli presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • dati sui crediti oggetto di cessione e sui soggetti che intervengono nelle operazioni;
  • analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni.
II Uffici periferici per il riesame dei profili di rischio Nei successivi 30 giorni, gli uffici territorialmente competenti procedono al controllo dei profili di rischio individuati a livello centrale, attuando una rapida e sommaria istruttoria ed inviando al contribuente richieste di delucidazioni e/o di documentazione atte a dimostrare la sussistenza dei principali requisiti per la detrazione. Al riguardo, sarà opportuno prestare da subito la massima attenzione, iniziando a valutare la strategia difensiva da seguire. Infatti:

  • se dopo i controlli preventivi questi rischi risultano confermati, la comunicazione si considera non effettuata, e l’esito del controllo viene comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione;
  • se, invece, i rischi non risultano confermati o è trascorso il periodo massimo di sospensione (30 giorni) degli effetti della comunicazione, questa produce i suoi effetti regolarmente.

 

III (Eventuale) impugnazione o istanza di riesame Nel caso di scarto delle comunicazioni relative alle opzioni legate ai bonus edilizi sarà possibile:

  • impugnare il provvedimento direttamente davanti alla Corte Tributaria;
  • presentare via PEC un’istanza di riesame alle Direzioni Provinciali di competenza in via di autotutela della propria posizione. In tal caso:
    • se l’istanza viene accolta, sussistendo tutti gli ulteriori presupposti richiesti, la pratica scartata sarà ripristinata;
    • se l’istanza viene respinta, sarà possibile impugnare il diniego di autotutela dinanzi alla competente Corte Tributaria di I grado.

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