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Credito d’imposta beni strumentali, dalla teoria alla pratica

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La compilazione del quadro RU in presenza di crediti d’imposta per investimenti strumentali non ha ancora sgombrato il campo da dubbi e incertezze operative. Vediamo assieme alcune situazioni ricorrenti e le relative soluzioni.

Quesito

Una ditta individuale nel 2021 ha acquistato un bene 4.0 ed intende se registrarlo nel quadro RU del modello Redditi 2022 o 2023 atteso che:

  • il bene è entrato in funzione nel corso del 2021,
  • ma interconnesso soltanto nel 2022.

Posto che la ditta individuale ha diritto a un credito d’imposta del 50% da utilizzare in tre rate annuali, si chiede riscontro circa la necessità di compilare anche il quadro del titolare effettivo.

Risposta

Nell’ipotesi prospettata, l’impresa deve compilare il quadro RU del modello Redditi 2022 indicando nel rigo RU1 il codice credito 2L, ossia il codice corrispondente alla tipologia dei beni agevolabili Transizione 4.0. Le istruzioni per la compilazione del suddetto quadro, infatti, precisano che: “I dati del credito d’imposta vanno esposti nella sezione distintamente in relazione alle diverse tipologie di be­ni agevolabili”. L’individuazione del codice credito da utilizzare prescinde, quindi, sia dall’entrata in funzione del bene sia dall’avvenuta interconnessione dello stesso. Inoltre, l’impresa deve riportare nel rigo RU5 l’ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni e nel rigo RU130, colonna 4, l’ammontare complessivo del costo sostenuto. Resta fermo che sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare (pari al 50% del costo sostenuto) lo stesso è utilizzabile in misura non superiore al 10% del predetto costo (come fosse un bene ordinario), per la quota annuale pari a un terzo. Quindi, nel rigo RU12 del modello Redditi 2022 va indicato il credito residuo che sarà riportato nel successivo modello Redditi 2023.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

Quanto all’indicazione del titolare effettivo, si ricorda che ove sussistente il presupposto oggettivo va presentato il rigo anche per le imprese individuali.

Quesito

Una snc ha comprato strumentali ordinari consegnati a novembre 2022 ed entrati in funzione a dicembre 2022. L’acquirente ha pagato nel 2022 in acconti l’80% dell’investimento, la ditta fornitrice ha fatturato il saldo ad aprile 2023, con la specifica dei beni venduti (la descrizione delle precedenti fatture riportava solo la voce acconti): è possibile calcolare il credito di imposta su tutto l’investimento nell’anno 2022?

Risposta

L’investimento può ritenersi realizzato e completato se è possibile dimostrare che i predetti beni sono stati consegnati nel 2022, ad esempio, tramite bolla di consegna o documento di collaudo in contraddittorio con il venditore. In questi casi, il credito d’imposta spetta sull’intero investimento al di là della fatturazione (per altro probabilmente errata).

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