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Tracciabilità rifiuti. Approvato il decreto per la trasmissione dei dati al RENTRI

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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).

Ai sensi dell’art. 21, comma 1 , lettere a), b), c) e g) del Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica 4 aprile 2023, n. 59, il decreto approva il documento (allegato allo stesso decreto), concernente le “Modalità operative” di seguito indicate:

  • modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, di cui al comma 1, lettera a);
  • istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lettera b);
  • requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lettera c);
  • modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lettera g).

Il decreto, si rivolge ai soggetti tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati.

Sono tenuti all’iscrizione al RENTRI, in base all’art. 6 del D.L. n. 135 del 2018:

  • gli enti e  le  imprese  che  effettuano  il  trattamento  dei rifiuti;
  • i  produttori  di  rifiuti  pericolosi,  fatto  salvo  quanto previsto dal comma 3 dell’art. 9 del decreto 4 aprile 2023;
  • gli enti e le imprese che  raccolgono  o  trasportano  rifiuti pericolosi a titolo  professionale  o  che  operano  in  qualità  di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • i consorzi istituiti per  il  recupero  e  il  riciclaggio  di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui  all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006,  con  riferimento  ai  rifiuti   non pericolosi.

Circa le modalità operative per l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori: la Modalità operativa “Iscrizione al RENTRI” è richiamata all’art. 12, comma 2 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure da seguire per effettuare l’iscrizione al RENTRI. Le stesse procedure di iscrizione valgono per i soggetti delegati di cui all’art. 18, comma 1, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59.

La Modalità operativa “Inserimento dei dati delle autorizzazioni” è richiamata all’art. 12, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure che i soggetti, che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, devono seguire per inserire le informazioni richieste nella sezione anagrafica al momento dell’iscrizione al RENTRI.

Infine, la Modalità “Iscrizione alla sezione speciale e gestione delle deleghe” è richiamata all’art. 18, comma 4, del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 e illustra le procedure che i soggetti delegati devono seguire per la gestione delle deleghe dei produttori iniziali di rifiuti.

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