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Concordato per i forfettari: l’accettazione della proposta obbliga all’indicazione nel quadro LM

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L’art. 23 e seguenti del decreto sul concordato preventivo biennale è dedicato ai soggetti che aderiscono al regime forfetario.

I contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario (ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge 23 dicembre 2014, n. 190) accedono al concordato preventivo biennale.

Devono seguire tali regole:

Contribuenti forfettari e applicazione del CPB

(artt. 23 e segg del D.Lgs.)

Cause di esclusione
  • Non possono accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta.
  • Non possono accedere alla proposta di CPB i contribuenti che non posseggono i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettera b) (cioè hanno debiti tributari o non hanno estinto quelli che tra essi sono d’importo complessivamente pari o superiori a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, compresi interessi e sanzioni, o per contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Non concorrono al predetto limite i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione sino a decadenza dei relativi benefici) o per i quali sussiste una delle ipotesi previste all’art. 11 – cioè i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
    1. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
    2. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, dall’art. 2621 c.c., nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del c.p., commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.
Effetti dell’accettazione della proposta
  • L’accettazione da parte del contribuente della proposta obbliga il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
  • L’Agenzia delle Entrate provvede, previa comunicazione al contribuente, all’iscrizione a ruolo delle somme non versate relative alle imposte sui redditi oggetto di concordato, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
Adempimenti
  • Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Rinnovo del concordato
  • Decorso il biennio oggetto di concordato, se non sussistono le cause di esclusione, l’Agenzia delle entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire nei termini previsti dal Decreto.
Reddito oggetto di concordato
  • Per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il reddito d’impresa o di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni di cui all’art. 1 , comma 64, primo periodo, della medesima Legge n. 190 del 2014 oggetto di concordato è determinato secondo le metodologie di cui all’art. 9, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di 2.000 euro.
  • Resta fermo il trattamento previsto per i contributi previdenziali obbligatori di cui all’art.1, comma 64 , primo periodo, della medesima Legge n. 190 del 2014.
Effetti del concordato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
  • L’adesione al concordato non produce effetti a fini IVA, la cui applicazione avviene secondo le regole previste per i contribuenti che aderiscono al regime forfetario di cui all’art. 1 , commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
  • Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori, ferma restando la possibilità per il contribuente di versare comunque i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato.
  • In presenza di circostanze eccezionali, individuate con D.M. MEF, che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 60% rispetto a quelli oggetto del concordato, il concordato stesso cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Determinazione degli acconti
  • L’acconto delle imposte sui redditi relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi concordati.
Cessazione del concordato Il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si verifica una delle seguenti condizioni:

  • il contribuente modifica l’attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, a meno che tali attività rientrino in gruppi di settore ai quali si applicano i medesimi coefficienti di redditività previsti ai fini della determinazione del reddito per i contribuenti forfetari;
  • il contribuente cessa l’attività.
Decadenza del concordato Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i periodi di imposta oggetto dello stesso nei casi in cui si verifica una delle condizioni previste nell’art. 22 del Decreto e cioè nei seguenti casi:

  • a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità; sono di non lieve entità: a) le violazioni constatate che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato e ai tre precedenti all’ammissione all’istituto; b) la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici di cui all’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento; c) le violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di cui: 1) agli articoli 1, comma 1, 2, comma 1, e 5, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; 2) all’art. 6, commi 2-bis e 3, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, contestate in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi; 3) all’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; 4) all’art. 11, commi 5 e 5-bis, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, nonché all’art. 2 della Legge 26 gennaio 1983, n. 18. Le violazioni non rilevano ai fini della decadenza nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
  • a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’art. 2, comma 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • ricorre una delle ipotesi di cui all’art. 11 del Decreto o vengono meno i requisiti di cui all’art. 10, comma 2, lettera b);
  • è omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta dovute a seguito della adesione al concordato preventivo biennale.

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