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Modello EAS. Remissione in bonis entro il 30 novembre

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Gli enti associativi non iscritti al RUNTS, interessati alla presentazione del modello EAS all’Agenzia delle Entrate, ma che non hanno provveduto alla sua trasmissione, possono rimediare ricorrendo alla c.d. remissione in bonis (art. 2, comma 1, D.L. n. 16/2012).

Ciò deve avvenire entro il prossimo 30 novembre.

Ai fini del perfezionamento della remissione in bonis, è necessario versare la sanzione di 250 euro, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti. La sanzione va versata tramite modello F24-Elide direttamente o tramite intermediario, indicando il codice tributo 8114.

Secondo le regole ordinarie, il “modello EAS” deve essere inviato, in via telematica – direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel – entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.  Infine, in caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’art. 30 del D.L. n. 185/2008, il modello va ripresentato entro sessanta giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

Con la circolare n. 18/2018 , l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza che nel caso in cui il modello venga trasmesso oltre i termini ordinari nonchè oltre il termine per beneficiare dell’istituto della remissione in bonis, l’associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro non può avvalersi del regime agevolativo con riferimento all’attività realizzata precedentemente alla data di presentazione dello stesso modello.

In tale situazione, le agevolazioni saranno applicabili, a condizione che ricorrano i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria, alle operazioni compiute successivamente alla presentazione del modello EAS, anche se ricadenti nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

Restano escluse, quindi, le operazioni compiute prima della presentazione del modello, comprese quelle che ricadono nello stesso periodo d’imposta in cui avviene la comunicazione.

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