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Decreto proroghe. Compensazione in scadenza per i crediti energetici 1° e 2° trimestre 2023

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C’è tempo fino al 16 novembre per utilizzare in compensazione i bonus energetici riconosciuti in favore delle imprese, rispetto ai consumi del 1° e del 2° trimestre del 2023.

Infatti, il D.L. n. 132/2023 , c.d. Decreto “proroghe”, all’art. 7 ha modificato la scadenza del termine entro il quale è ammesso l’utilizzo in compensazione dei bonus in F24. Il termine è stato anticipato dal 31 dicembre al 16 novembre 2023.

Prima del decreto, i crediti energetici di cui ai codici tributo 7010, 7011, 7012, 7013 e 7014 (relativi al primo trimestre 2023) e ai codici 7015, 7016, 7017 e 7018 (relativi al secondo trimestre 2023), potevano essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023.

In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, è confermato che i crediti d’imposta in parola possono essere ceduti, per l’intero importo, secondo le modalità e i termini definiti con Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022, prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022, prot. n. 24252 del 26 gennaio 2023, prot. n. 116285 del 3 aprile 2023 e prot. n. 237453 del 27 giugno 2023.

In considerazione dell’anticipo della scadenza per l’utilizzo in compensazione dei crediti in parola, anche il termine entro il quale scade la comunicazione per l’eventuale cessione del credito, fissato inizialmente al 18 dicembre, sarà anticipato. A oggi però manca qualsiasi provvedimento di modifica della data entro la quale comunicare la cessione all’Agenzia delle Entrate.

A tal proposito si ricorda che le imprese beneficiarie dei bonus energetici possono cederli a terzi, ma a certe condizioni:

  • il credito è cedibile “solo per intero” ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto allo stesso credito.

Inoltre, il credito d’imposta deve essere utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine.

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