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Plusvalenze da partecipazioni qualificate. Per società ed enti non residenti imposizione light

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Nel DDL di bilancio 2024 arrivato in Parlamento, c’è una novità in materia di participation exemption che riguarda il regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti.

In particolare, con una modifica apportata all’art. 68 del D.P.R. n. 917/86, TUIR, per le società ed enti commerciali privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, viene previsto che sono imponibili per il 5% le plusvalenze derivanti:

  • dalla cessione di partecipazioni “qualificate” ex art. 67, comma 1, lett. c) del TUIR;
  • aventi i requisiti per applicare la pex secondo l’art. 87, comma 1, lett. a), b), c) e d) del TUIR.

Le plusvalenze per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.

Così l’art.16 del DDL di bilancio:

All’art. 68 , del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Le plusvalenze di cui alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 67, diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del presente articolo, per il 5 per cento del loro ammontare, sono sommate algebricamente alla corrispondente quota delle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze l’eccedenza è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 5 per cento dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano alle cessioni di partecipazioni qualificate aventi i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell’articolo 87, effettuate da società ed enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e siano ivi soggetti ad una imposta sul reddito delle società.».

La modifica tiene conto delle recenti posizioni assunte dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 27267/2023 e n. 21261/2023), che “riconosce” alle plusvalenze imponibili in Italia realizzate da una società non residente a seguito della cessione di una partecipazione in una società italiana, lo stesso trattamento fiscale previsto per una società residente che effettua la medesima cessione.

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