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Il titolare effettivo nelle ipotesi residuali

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Vi sono delle ipotesi residuali ex art. 20, comma 4, D.Lgs. n. 231/2007 che prevedono regole particolari per individuare il titolare effettivo.

Vediamole:

Il titolare effettivo nelle ipotesi residuali ex art. 20, comma 4 , D.Lgs. n. 231/2007 
Società con 4 o 5 soci con una percentuale non superiore al 25%  Supponiamo che una società a responsabilità limitata sia costituita da 4 soci al 25% o da 5 soci al 20%, con identica partecipazione agli utili. Si tratta di ipotesi in cui nessun socio possiede oltre il 25% delle azioni (o quote) o degli utili e non sussistono patti parasociali di voto. In questo caso, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell’art. 20 del Decreto, titolari effettivi della società ai sensi del quarto comma risulteranno i membri del cda dotati di legale rappresentanza. 
Cooperativa  Si ipotizza il caso di una cooperativa con 100 soci in cui ciascuno detiene di fatto l’1% del capitale senza che nessuno possegga una percentuale dello stesso superiore al 25%. Nella società è stato nominato un consiglio di amministrazione di 7 membri con rappresentanza della società da parte del presidente e, in caso di sua assenza, del vicepresidente. In questi casi, se non sono applicabili i criteri di cui al terzo comma dell’art. 20 del Decreto, ai sensi del quarto comma tutti i componenti del CdA dotati di legale rappresentanza sono da considerarsi titolari effettivi dell’ente. 
Società quotata Nell’ipotesi prospettata una società quotata è di fatto una public company nella quale nessun socio detiene, per espressa disposizione statutaria, oltre il 7% del capitale sociale. Non sussistono sindacati di voto. Il consiglio di amministrazione ha nominato due amministratori delegati con legale rappresentanza, uno con delega alle attività con clienti italiani, l’altro addetto alle attività europee. In questi casi entrambi gli amministratori saranno i titolari effettivi della società, come lo sono presidente e vice presidente con legale rappresentanza. 
Proprietà diffusa In caso di strutture societarie o associative con compagine societaria diffusa (si pensi, ad esempio, alle associazioni riconosciute) nelle quali nessun socio detiene una quota rilevante del capitale, qualora i criteri evidenziati ai sensi dell’art. 20 , commi 1, 2 e 3 non consentano di individuare il titolare effettivo, esso (o essi), ai sensi dell’art. 20, comma 4 , coincideranno con i componenti del CdA dell’ente dotati di poteri di rappresentanza. Nel caso di comitato esecutivo saranno titolari effettivi tutti i suoi componenti, purchè dotati di poteri di rappresentanza.
Società controllante e controllata a partecipazioni diffuse Nel caso di società in cui non è individuabile un controllo diretto dei soci, il/i titolare/i effettivo/i è/sono individuabile/i nei componenti del CdA dotati dei poteri di legale rappresentanza. Qualora tale situazione si configuri sia nella controllata che nella controllante, si ritiene che il titolare effettivo coincida con il legale (legali) rappresentante (rappresentanti) della controllata. Ciò salvo situazioni in cui il cliente/l’esecutore non evidenzi la particolare soggezione della controllata alle decisioni della controllante, nel qual caso potrebbero risultare titolari effettivi i componenti del CdA della controllante dotati di poteri di rappresentanza.
Assenza di amministratori con deleghe  In alcune società, per privilegiare il principio di collegialità si preferisce lasciare la rappresentanza della società al presidente della stessa (ed eventualmente in subordine anche al vicepresidente) investendo della operatività gestoria ordinaria il direttore generale ex art. 2396 c.c. In queste circostanze (da valutare caso per caso), in relazione al reale conferimento di poteri di gestione della società o dell’ente potrebbe essere individuato quale titolare effettivo il direttore generale. Pertanto, qualora il CdA agisca collegialmente senza di fatto rilasciare deleghe specifiche ad uno o più amministratori e sussista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nel direttore generale dell’ente. Laddove non esista un direttore generale dotato di ampie deleghe, il titolare effettivo potrà essere individuato nelle persone degli amministratori con rappresentanza legale.

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