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I rimborsi Iva per gli acquisti del soggetto non residente. Richiesta tramite il “portale elettronico”

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Il soggetto passivo “non stabilito” può richiedere il rimborso dell’IVA pagata in Italia mediante la procedura del ”portale elettronico” purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative all’erogazione dello stesso, così come individuate dall’art. 38­-bis2 del D.P.R. n. 633/1972 (decreto IVA).

Può essere così riassunta l’indicazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 449/2023.

In base all’art. 38­-bis2 del D.P.R. n. 633/1972, decreto IVA, non è possibile attivare la procedura di rimborso di cui all’art. 38­-bis2 :

  • in presenza in Italia di una stabile organizzazione del soggetto non residente;
  • acquisto di beni e servizi con imposta indetraibile secondo la legge italiana. In particolare, così come non è possibile ad un soggetto passivo nazionale operare la detrazione o chiedere il rimborso dell’imposta relativa ai beni indicati nell’art. 19-­bis1 del decreto IVA (indetraibilità oggettiva), allo stesso modo e alle stesse condizioni non è rimborsabile l’IVA ai soggetti non residenti;
  • effettuazione in Italia di operazioni attive comprese le cessioni intracomunitarie di beni di cui all’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e le cessioni all’esportazione di cui all’art. 8 del decreto IVA ­ ad eccezione:
    • delle prestazioni di trasporto e delle relative operazioni accessorie, non imponibili ai sensi dell’art. 9 del decreto IVA;
    • di operazioni per le quali l’imposta è assolta dal cessionario o committente con il meccanismo del reverse ­charge;
    • di operazioni effettuate ai sensi dell’art. 74­-septies del decreto IVA;
  • effettuazione nel paese di stabilimento di operazioni che non danno diritto alla detrazione, o ne danno diritto parzialmente, nel qual caso il rimborso spetterà in misura proporzionale all’IVA detraibile.

Detto ciò, in assenza di cause ostative, il rimborso da parte dei soggetti passivi UE per l’Iva pagata in Italia può essere richiesto tramite il cd ”portale elettronico”. A tal proposito il rimborso può essere richiesto:

  • con cadenza trimestrale o
  • annuale.

In particolare, la richiesta di rimborso trimestrale può essere presentata a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento fino al 30 settembre dell’anno successivo. Quella annuale può essere presentata a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello oggetto della richiesta di rimborso ed entro il 30 settembre dello stesso anno.

Se il contribuente vanta un credito IVA per un periodo inferiore a tre mesi potrà richiedere il rimborso del credito utilizzando la richiesta annuale. Per esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto con la richiesta annuale.

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