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Superbonus, sprint di fine anno per fatturazione e pagamenti

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Avvicinandosi la fine dell’anno, molti contribuenti con lavori in corso stanno valutando se anticipare i pagamenti per “ottimizzare” lo sfruttamento della maxi detrazione ed evitare le riduzioni delle percentuali di agevolazione già previste. In caso di sconto integrale in fattura, tale operazione è stata espressamente esclusa dalle Entrate nell’ambito di Telefisco 2023, prevedendo la necessaria trasmissione allo SDI, con l’aggravante di dover predisporre per tempo, anche il computo metrico e il quadro economico del SAL o della fine lavori.

Come noto, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese per gli interventi edilizi agevolati, occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali,
  • al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono (circolare 24/E/2020 ).

In caso di sconto “integrale” in fattura, tuttavia, mancando di fatto il pagamento del contribuente, è necessario fare riferimento:

  • non alla data del versamento;
  • ma bensì a quella di emissione della fattura da parte del fornitore (cfr. anche Risposta ad interpello n. 90/E dell’8 febbraio 2021 ).

Poiché la fattura si considera emessa al momento della sua trasmissione tramite lo SDI, nel corso di Telefisco 2023 l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che: nel caso di una fattura datata 31 dicembre 2023, ma inviata allo SDI il 10 gennaio 2024 (ossia assolutamente nei termini, sia che si tratti di fattura immediata che nel caso di fattura differita) la spesa indicata deve considerarsi sostenuta nel 2024.

La necessità di assicurarsi che l’invio allo SdI avvenga entro il 31 dicembre 2023 in caso di fatture con sconto integrale ha come implicita conseguenza che:

  • entro tale data dovrà essere approntata la pressoché totalità della documentazione prevista (fa eccezione solo la comunicazione all’ENEA),
  • inclusa la predisposizione del computo metrico e del quadro economico consuntivo del SAL o della fine lavori sulla cui base avviene la fatturazione;
  • da allegare, unitamente alla fattura, alle asseverazioni.

E in caso di errata fatturazione, invece, cosa fare?

Allo stato attuale, pur auspicando presto l’uscita di chiarimenti ufficiali sembra potersi ritenere che:

  • l’emissione di note di variazione “in riduzione” (art. 26, comma 2, D.P.R. n. 633/1972) non dovrebbe precludere il diritto alla fruizione del superbonus sulla parte di spesa “non stornata”, che resta a carico del contribuente;
  • mentre sembra potersi escludere il diritto ad applicare lo sconto in fattura sull’eventuale nota di variazione in aumento dell’imponibile.

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