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Liquidazione IVA di gruppo: fusione per incorporazione e riflessi in procedura

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La risposta resa dall’Amministrazione finanziaria all’interpello n. 445/2023 chiarisce che in caso di fusione con incorporazione, la società incorporante può continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, non essendo l’operazione straordinaria motivo di interruzione.

La liquidazione dell’IVA di gruppo consente alle società legate da rapporti di controllo ed in possesso di specifici requisiti, di procedere alla liquidazione periodica dell’IVA in maniera unitaria, mediante compensazione dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e da queste trasferite al gruppo.

Con riferimento ai requisiti soggettivi per accedere alla procedura la norma prevede che:

  • si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall’altra, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di esercizio dell’opzione (art. 73, comma 73 D.P.R. n. 633/1972);
  • si considerano controllate soltanto le S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., S.n.c. e S.a.s. le cui azioni o quote sono possedute per una percentuale superiore al 50% del loro capitalealmeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o società controllante o da un’altra società controllata da questi (art. 1, comma 1, lett. d) D.M. 13 febbraio 2017 ).

La ratio è quella di escludere le società che si trovano legate solo occasionalmente o per breve tempo, così da scongiurare indebiti vantaggi fiscali “mordi e fuggi”.

Tutto ciò premesso, nel caso di specie, l’interpellante chiede di sapere se la propria controllata possa continuare a partecipare alla procedura della liquidazione IVA di gruppo, senza soluzione di continuità, nonostante abbia incorporato ­ mediante atto di fusione ­ una società esterna alla procedura in argomento.

La risposta del Fisco è positiva considerato che l’operazione straordinaria descritta non è motivo di interruzione della procedura. Di conseguenza:

  • sarà possibile far confluire nella liquidazione periodica dell’interpellante ­ e, quindi, trasferire alla procedura ­ il debito o il credito derivante dalle operazioni compiute dalle incorporate nel mese (o trimestre ove la liquidazione periodica abbia cadenza trimestrale) in corso alla data in cui ha effetto ai fini IVA l’incorporazione;
  • mentre restano esclusi dalla procedura, gli eventuali crediti IVA maturati fino al mese/trimestre antecedente la data dell’incorporazione delle due società.

Come già chiarito con la risoluzione n. 92/E del 22 settembre 2010 , infatti, nel caso “di incorporazione di una società esterna alla procedura di liquidazione IVA gruppo da parte di una società che invece vi partecipa ­ in forza del principio generale secondo cui l’incorporante subentra a titolo universale nell’intero patrimonio dell’incorporata, nonché della ratio del citato articolo 1, comma 63, della legge finanziaria 2008 , si ritiene che il credito maturato dall’incorporata nell’anno solare antecedente l’incorporazione non possa mai confluire nell’IVA di gruppo, potendo unicamente essere utilizzato in compensazione orizzontale dall’incorporante, ovvero essere chiesto a rimborso al verificarsi dei presupposti”.

Analogamente, non può confluire nell’IVA di gruppo il credito maturato dall’incorporata nel corso dell’anno in cui è avvenuta la fusione per incorporazione.

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