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Società immobiliari: gestione patrimonio familiare o di mero godimento

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Con il P.O. n. 86 del 3 ottobre 2023 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ribadisce che l’incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 139/2015 può ritenersi esclusa qualora l’attività di gestione immobiliare sia diretta alla pura gestione patrimoniale ovvero di mero godimento o meramente conservativa.

Il quesito analizzato riguardava la posizione di un iscritto, socio di maggioranza e amministratore unico di società immobiliare (costituita in forma di Srl) la cui unica attività consiste nell’affidamento in gestione a terzi di due immobili per l’attività agrituristica.

Come noto, l’art. 4, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 139/2005 dispone, in via generale, l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e “l’esercizio, anche non prevalente, né abituale dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti”.

Il secondo comma del citato articolo dispone, tuttavia, che, anche nel caso di esercizio per conto proprio di attività di impresa, l’incompatibilità è esclusa se tale attività “…è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell’interesse di colui che conferisce l’incarico”.

In caso di attività di impresa svolta dal dottore commercialista per proprio conto (in nome proprio o altrui), dunque, l’incompatibilità viene meno qualora l’attività d’impresa sia diretta:

  • alla gestione patrimoniale,
  • allo svolgimento di attività di mero godimento o conservative,
  • allo svolgimento di attività strumentali o ausiliari all’esercizio della professione (società c.d. di servizi),
  • ovvero qualora l’iscritto svolga l’incarico di amministratore in base a specifico mandato professionale.

Sarà quindi necessario verificare, caso per caso, se l’attività svolta dall’iscritto, in linea di principio incompatibile con l’esercizio della professione, sia tuttavia consentita in quanto (configurabile come) attività di mera gestione ovvero di mera conservazione dei beni immobili di proprietà (a titolo esemplificativo e non esaustivo non è consentita la vendita dell’immobile).

Incompatibilità

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