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Bonus 200 euro fuori dal modello Redditi

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Il bonus 200 euro o bonus bollette è stato introdotto con l’art. 33 del D.L. n. 50/2022 , c.d. decreto Aiuti al fine di dare un sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi  e dei professionisti con un reddito 2021 non superiore a 35.000 euro. Il D.L. n. 144/2022 , c.d. decreto Aiuti-ter, ha innalzato il bonus a 350 euro. Ciò valeva solo per chi nel 2021 aveva percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.

In attuazione all’art. 33 del D.L. Aiuti era stato emanato il decreto  del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 19 agosto 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, con il quale erano state stabilite condizioni e modalità di accesso all’indennità. Specifici chiarimenti erano successivamente stati forniti con la Circolare INPS n. 103 del 26 settembre 2022.

Per ottenere il bonus 200 euro i richiedenti dovevano, alla data del 18 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Aiuti):

  • essere già iscritti alla gestione autonoma;
  • essere titolari di partita IVA attiva;
  • aver versato almeno un contributo nella gestione d’iscrizione per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 (con scadenza di versamento al 18 maggio 2022).

In fase di presentazione della domanda all’INPS o alla cassa di previdenza privata di appartenenza, l’interessato doveva rilasciare le seguenti dichiarazioni: di essere lavoratore autonomo/libero professionista; di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022; di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli artt. 31 32 del decreto Aiuti; di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro (20.000 per ottenere l’incremento del bonus a 350 euro);  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS.

Inoltre, nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, era necessario dichiarare di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Detto ciò, sulla compilazione del quadro RS del modello Redditi, la compilazione è richiesta ai soggetti che nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione hanno beneficiato di aiuti fiscali automatici (aiuti di Stato e aiuti “de minimis”) nonché di quelli subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati. Il prospetto, inoltre, deve essere anche dai soggetti che hanno beneficiato nel periodo d’imposta di aiuti fiscali nei settori dell’agricoltura e della pesca e acquacoltura, da registrare nei registri SIAN e SIPA.

Tutte condizioni che non trovano corrispondenza nelle peculiarità del bonus 200 euro: non imponibile ai fini fiscali; non inquadrabile tra gli aiuti di stato; né rilevante ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ad assistenziali.

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