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Rottamazione cartelle: prospetto informativo e comunicazione totale rottamazione in tilt

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L’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il termine del 30 settembre dovrà completare l’invio della “comunicazione delle somme dovute” a coloro i quali entro lo scorso 30 giugno hanno presentato istanza di rottamazione delle cartelle, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023.

All’atto della presentazione della domanda di rottamazione, i contribuenti hanno potuto verificare i carichi ammissibili alla definizione agevolata grazie al c.d. prospetto informativo nel quale erano indicati i debiti residui, al netto dei versamenti effettuati, che rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata introdotta dalla Legge n. 197/2022.

Nello specifico, il prospetto contiene l’elenco delle cartelle di pagamento, avvisi di accertamento e di addebito che possono essere “definiti” e l’importo dovuto aderendo all’agevolazione.

Nel Prospetto non trovano evidenza eventuali diritti di notifica e spese per procedure esecutive già attivate nonché gli interessi previsti in caso di pagamento rateale; tali importi sono comunque inclusi nell’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione che l’Agente della riscossione comunica, entro il 30 settembre 2023 ai contribuenti che hanno presentato la domanda di adesione.

In molti stanno segnalando di aver ricevuto la “comunicazione delle somme dovute” che però non trova corrispondenza sia nei carichi sia negli importi con quanto indicato nel prospetto informativo.

A ogni modo, all’atto del ricevimento della comunicazione citata, il contribuente potrà decidere cosa pagare e cosa no. Per ciò che non viene considerato ai fini della sanatoria, il contribuente si espone alle attività di riscossione ordinarie dell’ADER: procedure cautelari ed esecutive.

Ad esempio, si pensi ai pignoramenti presso terzi. A tal proposito, dalla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, le procedure esecutive comprese quelle di pignoramento presso terzi (vedi pignoramento stipendio) precedentemente avviate non possono proseguire e con il pagamento della prima rata dovuta a titolo di definizione le medesime si considerano estinte, con conseguente svincolo delle somme dovute dal terzo pignorato, che possono rientrare, al loro pagamento, nella piena disponibilità dell’istante.

Di conseguenza, eventuali omessi pagamenti per quei carichi rispetto ai quali si rinuncia alla sanatoria, potrebbero comportare la ripresa delle suddette azioni esecutive. Ciò riguarda anche somme depositate sul conto corrente, con esclusione dell’ultimo stipendio che potrebbero essere oggetto di pignoramento.

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