Rivalutazione beni d’impresa e distribuzione riserve: il credito d’imposta
Con la Risposta n. 436/2023, l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sugli eventuali limiti alla compensazione del credito d’imposta maturato a seguito di distribuzione delle c.d. riserve ‘‘in sospensione di imposta’’ da rivalutazione dei beni d’impresa nell’ambito del consolidato fiscale.
In materia di rivalutazione dei beni d’impresa (Legge n. 350/2003 e Legge n. 266/2005 che rimandano entrambe alla Legge 21 novembre 2000, n. 342) nell’ipotesi di distribuzione delle c.d. riserve ‘‘in sospensione di imposta’’, è prevista la tassazione delle somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate della relativa imposta sostitutiva. Il legislatore garantisce il recupero della stessa imposta, mediante attribuzione di un credito, utilizzabile in compensazione direttamente ovvero cedibile alla consolidante ai fini del relativo utilizzo in base all’art. 7, lett. b) del D.M. 1° marzo 2018, attuativo del regime di tassazione del consolidato nazionale.
Nel complesso, le società partecipanti al consolidato possono, dunque, trasferire alla consolidante crediti d’imposta per un ammontare non superiore all’IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque, ai fini dell’utilizzo in compensazione ‘‘orizzontale’’, in misura tale da non eccedere il limite indicato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997 (limite ora contenuto nell’art. 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e che, ai sensi dell’art. 1, comma 72, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022, è stato elevato a 2 milioni di euro).
Tutti i crediti d’imposta, derivanti da eccedenze di versamento, scontano il limite predetto, tanto nell’ipotesi di utilizzo diretto in compensazione ‘‘orizzontale’’, quanto in caso di trasferimento dello stesso credito al consolidato, al medesimo fine.