Registratori telematici: entro il 2 ottobre adeguamento alla lotteria istantanea
Entro il 2 ottobre, i registratori telematici dovranno essere configurati al fine di consentire la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea (all’art. 1, commi 540–544, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232).
Grazie all’aggiornamento l’RT permetterà di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della partecipazione alla lotteria da parte dei clienti delle attività rispetto ai quali vige l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
In data 18 gennaio, l’Agenzia delle Entrate aveva approvato le specifiche tecniche per l’adeguamento dei registratori telematici alla suddetta lotteria istantanea (vedi Provv. direttoriale n. 15943 del 18 gennaio 2023, par. 2.2).
Il Provvedimento intervenendo sul vecchio Provvedimento del 28 ottobre 2016, che ha regolamentato le caratteristiche dei registratori di cassa telematici, strumenti tecnologici mediante i quali adempiere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, ha fornito dettagli del percorso di riconoscimento della conformità dei registratori telematici e dei server RT, affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare fino al 2 ottobre 2023, la conformità degli apparecchi già approvati alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per l’inedita lotteria istantanea.
Con lo stesso provvedimento erano state approvate le “Specifiche tecniche RT – Versione 11”, che devono essere rispettate obbligatoriamente dai nuovi modelli di registratore telematico e di server RT, le cui istanze di approvazione o di variante sono presentate dopo il 30 giugno 2023
Come accennato sopra, gli aggiornamenti dei modelli dei dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale, che consentirà ai clienti dell’esercizio la partecipazione all’estrazione istantanea, Ciò in linea con quanto previsto dal provvedimento inter direttoriale del 5 marzo 2020 dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli d’intesa con l’Agenzia delle Entrate.
Allo scopo di favorire quindi l’adeguamento, per effetto dell’art. 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022, degli strumenti utilizzati per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. misuratori fiscali), l’art. 8 del D.L. 18 novembre 2022, n. 176, ha previsto, in favore dei suddetti esercenti, la concessione di un contributo pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro, per ogni misuratore fiscale (vedi Provv. n. 231943 del 23 giugno 2023).
Il mancato adeguamento non pregiudica la possibilità di trasmettere i corrispettivi. Tuttavia, il mancato adeguamento potrebbe impedire la verifica biennale obbligatoria cui sono sottoposti i registratori telematici.
L’adeguamento dopo il 31 dicembre ostacola anche la spettanza del suddetto credito d’imposta.
A ogni modo, in caso di tardivo adeguamento dell’RT, il suggerimento (per chi emette pochi “scontrini”) è quello di ricorrere, nel frattempo alla più macchinosa procedura web Documento commerciale on line. La procedura web necessita di una connessione di rete sempre attiva al momento della memorizzazione e generazione del documento commerciale e, quindi, al momento di effettuazione dell’operazione.