Rettifica credito IVA: i termini decorrono dalla data di ricezione della nota di variazione
Uno dei quesiti che, negli ultimi tempi, ha creato qualche rompicapo ai consulenti che si sono cimentati nelle operazioni di trasformazione di una società di capitali in società semplice, beneficiando delle agevolazioni di cui all’art. 1, commi 100–105 della Legge n. 197/2022, è relativo alla corretta imposizione delle riserve di utili formatesi antecedentemente all’operazione.
Sul tema si è espressa l’Agenzia delle Entrate nel corso della videoconferenza con la stampa specializzata del 20 settembre 2023, risolvendo, in via interpretativa, il dilemma.
Andando velocemente a ricostruire la tematica occorre premettere che la trasformazione in società semplice determina la tassazione di tutte le riserve che non vengono ricostruite in bilancio, diversamente da quanto avviene per le riserve in sospensione di imposta. Infatti, per queste ultime, l’assolvimento dell’imposta sostituiva del 13% comporta l’irrilevanza fiscale del successivo utilizzo mentre, per le riserve di utili, è necessario provvedere ad assoggettarle a tassazione in capo ai soci, come se fossero distribuite. La disciplina è normata dall’art. 170, comma 4, lett. b) del TUIR, che prevede la tassazione nel periodo d’imposta successivo alla trasformazione.
Nella Risposta, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che le riserve di utili citate devono essere assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, come già riteneva la maggioranza degli operatori.
Secondo l’interpretazione fornita dall’Amministrazione finanziaria “non si ravvisano motivi di ordine logico-sistematico per negare l’applicazione della predetta ritenuta, qualora le società semplici risultanti dalla trasformazione di una società di capitali imputino ai propri soci i redditi conseguiti dalla società di capitali trasformanda”. Per cui, applicando il comma 5 dell’art. 170 del TUIR ha ritenuto che la società semplice dovrebbe subentrare nell’assolvimento di questo obbligo tributario al posto della trasformanda società di capitali.
La Risposta ha fornito anche un interessante riferimento temporale in merito a quando deve essere effettuato il versamento. Secondo la normativa vigente le ritenute sui dividendi devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate. In applicazione del citato articolo devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a ciascun trimestre solare in cui sono state operate. Per cui la ritenuta dovrà essere versata entro il 16 aprile del periodo d’imposta successivo (ovvero il 2024) per le trasformazioni avvenute nel corso dell’anno 2023.