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Ravvedimento operoso speciale anche per redditi esteri, fatta eccezione per l’RW

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L’art. 1, comma 174 ss. della Legge n. 197/2022 ha introdotto il c.d. ravvedimento operoso speciale, che consente di sanare le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate, commesse sino al 31 dicembre 2021. Le sanzioni sono ridotte a 1/18 del minimo.

Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo:

  • riguardano le dichiarazioni “validamente presentate”;
  • e riguardano tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate.

Deve, infine, trattarsi di “violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173”, quindi non vi rientrano gli omessi versamenti di imposte dichiarate (e le altre violazioni emergenti da liquidazione automatica) e le omesse/tardive comunicazioni che si assolvono all’interno della dichiarazione (minusvalenze o liquidazioni IVA).

Anno d’imposta

Anno della dichiarazione

Termine di accertamento ordinario

Raddoppio in caso di violazioni penali

2011

2012

31.12.2016

28.2.2022
(proroga ex D.L. n. 34/2020)

2012

2013

31.12.2017

31.12.2021 (26.3.2022)

2013

2014

31.12.2018

31.12.2022 (26.3.2023)

2014

2015

31.12.2019

31.12.2023 (26.3.2024)

2015

2016

28.2.2022
(proroga ex D.L. n. 34/2020)

31.12.2024 (26.3.2025)

2016

2017

31.12.2022 (26.3.2023)

2017

2018

31.12.2023 (26.3.2024)

I redditi prodotti all’estero, qualora non dichiarati nell’originaria dichiarazione, comportano una regolarizzazione mediante presentazione dell’integrativa e versamento di una sanzione per infedele dichiarazione pari al 120% dell’imposta, che con il ravvedimento operoso diventerebbe il 6,67% (riduzione a 1/18).

Ai sensi dell’art. 1, comma 176 della Legge n. 197/2022 “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato”.

L’art. 21, comma 2 del D.L. n. 34/2023 ha introdotto una norma di interpretazione autentica del comma 176 stabilendo che:

  • sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227”;
  • sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) di cui all’articolo 19, commi da 13 a 17 e da 18 a 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non rilevabili ai sensi dell’articolo 36-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio”.

Non possono essere regolarizzate, quindi, l’omessa e/o infedele compilazione del quadro RW, trattandosi di violazioni disciplinate dall’art. 5 del D.L. n. 167/1990 in tema di monitoraggio fiscaleè invece possibile ravvedersi con il ravvedimento operoso ordinario ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Non ci sono invece dubbi sulla possibilità di ravvedere i redditi esteri non dichiarati, applicando l’aumento del terzo ex art. 1, comma 8, del D.Lgs. n. 471/1997. Ad esempio se ho omesso nel Modello Redditi 2022 (anno 2021) di dichiarare gli interessi su conto corrente detenuto all’estero, o compensi di amministratore percepiti all’estero e imponibili in Italia, pensioni estere o stipendi percepiti all’estero, possono presentare l’integrativa entro il 30.9.23 e regolarizzare versando oltra all’imposta e agli interessi, la sanzione con “TF54” non del 120%, ma del 6,67%.

Non si possono ravvedere pagamenti omessi che permettono di accedere a regimi agevolati, come quello degli impatriati.

Fattispecie

Sanzione minima

Sanzione ridotta

Dichiarazione infedele

90%

5%

Dichiarazione infedele (condotte fraudolente)

135%

7,5%

Redditi prodotti all’estero

120%

6,67%

Locazioni immobiliari non dichiarate

240%

13,33%

Locazioni immobiliari dichiarate infedelmente

180%

10%

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