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Carried interest: la corretta tassazione degli extra rendimenti

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Con la Risposta n. 432/2023 , l’Agenzia delle Entrate si è soffermata sulla corretta tassazione dei proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, percepiti da dipendenti e amministratori di società (o di società da esse controllate), enti o società di gestione dei fondi (SGR), disciplinati dall’art. 60 del D.L. n. 50/2017.

L’art. 60, comma 1  D.L. 24 aprile 2017, n. 50 prevede che i “proventi derivanti dalla partecipazione, diretta o indiretta, a società, enti o organismi di investimento collettivo del risparmio, percepiti da dipendenti ed amministratori di tali società, enti od organismi di investimento collettivo del risparmio ovvero di soggetti ad essi legati da un rapporto diretto o indiretto di controllo o gestione, se relativi ad azioni, quote o altri strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati”, si considerano, al ricorrere di determinati requisiti, “in ogni caso redditi di capitale o redditi diversi”.

Come da circolare n. 25/2017, al verificarsi di determinate condizioni, i proventi derivanti dagli strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati percepiti da manager e dipendenti sono in ogni caso qualificati come redditi di capitale o diversi, configurandosi come una forma di remunerazione della partecipazione al capitale di rischio.

I diritti patrimoniali rafforzati cui la norma fa riferimento si configurano quale diritto a ricevere una parte dell’utile complessivo generato dall’investimento in misura più che proporzionale all’investimento stesso e ordinariamente presuppongono che la generalità dei soci abbia ottenuto il rimborso del capitale investito oltre ad un rendimento adeguato, definito nella prassi “hurdle rate”.

Il maggior rendimento connesso agli strumenti finanziari in esame è denominato “carried interest” rappresenta una forma di incentivo riconosciuto, al realizzarsi di determinati risultati, ai soggetti maggiormente esposti al rischio derivante dall’investimento.

La presunzione in questione (riconducibilità a redditi di capitale o diversi), operante ope legis, è applicabile in presenza delle condizioni individuate dal medesimo articolo, comma 1, lett. a), b) e c), ovvero:

  1. l’impegno di investimento complessivo di tutti i dipendenti e gli amministratori di cui al presente comma, comporta un esborso effettivo pari ad almeno l’1 per cento dell’investimento complessivo effettuato dall’organismo di investimento collettivo del risparmio o del patrimonio netto nel caso di società o enti;
  2. i proventi delle azioni, quote o strumenti finanziari che danno i suindicati diritti patrimoniali rafforzati maturano solo dopo che tutti i soci o partecipanti all’organismo di investimento collettivo del risparmio abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo previsto nello statuto o nel regolamento ovvero, nel caso di cambio di controllo, alla condizione che gli altri soci o partecipanti dell’investimento abbiano realizzato con la cessione un prezzo di vendita almeno pari al capitale investito e al predetto rendimento minimo;
  3. le azioni, le quote o gli strumenti finanziari aventi i suindicati diritti patrimoniali rafforzati sono detenuti dai dipendenti e amministratori di cui al presente comma, e, in caso di decesso, dai loro eredi, per un periodo non inferiore a cinque anni o, se precedente al decorso di tale periodo quinquennale, fino alla data di cambio di controllo o di sostituzione del soggetto incaricato della gestione.

Al ricorrere di queste condizioni troverà applicazione la tassazione in parola.

Risposta n. 432_2023

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