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Cessione di crediti fiscali: il ruolo del consulente è sempre più centrale

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Molte imprese che si trovano a dover pagare somme consistenti per accertamenti fiscali o imposte routinarie, per ridurre il carico dovuto, procedono ad acquistare crediti fiscali. Ciò per sopperire alle esigenze di liquidità che si trovano a dover affrontare.

Se le operazioni di acquisizione vengono portate avanti da colleghi, che si conoscono, la fiducia permette di procedere con una certa sicurezza, bypassando il canale bancario o assicurativo.

Con la circolare n. 33/E del 2022  è stato chiarito che “affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d’imposta possa considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, lo stesso, nel rispetto delle altre condizioni recate dalla predetta modifica, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l’ipotesi di colpa lieve”.

Il D.L. n. 11/2023 ha confermato che non ricorre l’elemento soggettivo della colpa grave e, quindi, è esclusa la responsabilità in solido del fornitore o del cessionario del credito d’imposta laddove questi dimostri congiuntamente:

  • di aver acquisito il credito d’imposta;
  • di essere in possesso di una specifica documentazione a sostegno della legittimità dell’agevolazione, relativa alle opere edilizie dalle quali si è originato il credito. Il mancato possesso della documentazione in argomento (ad esempio, titolo edilizio abilitativo, visura catastale ante operam o storica, asseverazioni ecc.) non comporta, di per sé, la sussistenza di dolo o colpa grave del cessionario, in quanto detti elementi soggettivi non sono desumibili dalla sola mancanza di detta documentazione conservando il cessionario la possibilità di “fornire, con ogni mezzo, prova della propria diligenza o della non gravità della negligenza”.

Con riferimento alla condizione riguardante il possesso di una specifica documentazione, il comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020 ne fornisce un elenco, di seguito riportato:

  • titolo edilizio abilitativo degli interventi, o, nel caso d’interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrino tra quelle agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa vigente;
  • notifica preliminare dell’avvio dei lavori all’azienda sanitaria locale, oppure nel caso d’interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti tale circostanza;
  • visura catastale ante operam o storica dell’immobile oggetto degli interventi, oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle spese medesime;
  • asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • nel caso d’interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  • nel caso d’interventi di efficienza energetica, diversi da quelli di cui all’art. 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall’art. 2, comma 1, lett. a) e c), del Decreto “MISE” 6 agosto 2020, recante “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd. Ecobonus”, pubblicato nella G.U. del 5 ottobre 2020, n. 246, oppure, nel caso d’interventi per i quali uno o più dei predetti documenti non risultino dovuti in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti tale circostanza;- visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere, rilasciato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lett. a) e b), del regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’art. 32 del citato D.Lgs. n. 241/1997;
  • un’attestazione, rilasciata dal soggetto che è controparte nella cessione comunicata ai sensi del presente articolo, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231; qualora tale soggetto sia una società quotata o una società appartenente al gruppo di una società quotata e non rientri fra i soggetti obbligati ai sensi dell’art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 231/2007, un’attestazione dell’adempimento di analoghi controlli in osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela è rilasciata da una società di revisione a tal fine incaricata; nel caso d’interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 6 agosto 2020, n. 329, recante modifica del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità 24 per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”;
  • contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Laddove il cessionario o il fornitore, pertanto, dimostri di aver acquisito il credito e sia in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis, non si configura l’ipotesi del concorso nella violazione con il beneficiario della detrazione per la mancanza dei presupposti costitutivi.

Si allega un fac-simile di mandato professionale per assistere il cedente e cessionario nella due diligence documentale relativa alla transazione.

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