CNDCEC: in chiaro il trattamento ai fini IVA dell’attività di formazione
Con il P.O. n. 34/2023 del 13 settembre 2023 il CNDCEC conferma la rilevanza IVA dell’attività di formazione svolta dall’Ordine territoriale verso i propri iscritti, ritenendola riconducibile nel regime di esenzione di cui al n. 20) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in quanto svolta dietro riconoscimento da parte di un ente pubblico.
Con il documento in commento il CNDCEC si è espresso sul quesito avanzato da un Ordine territoriale rispetto al corretto trattamento ai fini IVA dei:
- corsi per la formazione obbligatoria a favore degli iscritti, per i quali, spesso, gli incassi provenienti dalle quote di iscrizione risultano superiori ai costi sostenuti;
- corsi per la preparazione all’esame di Stato a favore dei tirocinanti, anche di Ordini limitrofi, per i quali i costi sostenuti dall’Ordine risultano notevolmente superiori agli incassi provenienti dalle quote di iscrizione.
Per stabilire se l’attività di formazione svolta dall’Ordine nei confronti dei propri iscritti o dei tirocinanti, anche di Ordini limitrofi, rientri o meno nel campo di applicazione dell’IVA occorre altresì indagare se detta attività possa essere inquadrata tra quelle esercitate in quanto “pubblica autorità” per le quali gli enti di diritto pubblico che le pongono in essere non sono considerati soggetti passivi, in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 della Direttiva comunitaria 2006/112/CE.
In merito all’esatta individuazione dell’ambito applicativo di tale disciplina, si è più volte pronunciata la Corte di giustizia dell’Unione europea (cfr., inter alia, sentenza del 16 settembre 2008, causa C288/07), secondo cui:
- l’anzidetto requisito sussiste quando l’attività è svolta mediante l’uso di prerogative di diritto pubblico (rintracciabili ad es. nell’esercizio di poteri autorizzativi o sanzionatori);
- quando, invece, tali enti agiscono in forza dello stesso regime cui sono sottoposti gli operatori privati, non si può ritenere che svolgano attività in quanto pubbliche autorità e, conseguentemente, devono essere considerati soggetti passivi ai fini IVA.
Secondo quanto chiarito dalla Cassazione, inoltre, ai fini della non assoggettabilità all’imposta, è necessario che “il soggetto pubblico svolga l’attività in veste di pubblica autorità e nell’ambito del regime giuridico pubblicistico che lo caratterizza” (Cass. 24 febbraio 2022, n. 6066).
L’applicabilità di siffatta disciplina all’attività di formazione svolta da un Ordine territoriale risulta dunque alquanto incerta. L’Agenzia delle Entrate ha peraltro affermato che il regime agevolato relativo agli enti di tipo associativo previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 non può essere esteso agli Ordini e ai Collegi professionali che sono soggetti diversi dalle associazioni di categoria ivi espressamente menzionate (cfr. risoluzione n. 112/E del 5 agosto 2004).
Pur nella consapevolezza che la questione di natura fiscale può essere risolta, definitivamente, soltanto a mezzo di apposita consulenza giuridica il CNDCEC osserva quindi che:
- tra le prerogative che la legge riconosce all’Ordine territoriale figura espressamente anche l’organizzazione dei corsi di formazione per gli iscritti e i tirocinanti;
- affinché tale attività possa considerarsi rilevante ai fini IVA è necessario che la stessa abbia natura commerciale, verificando in concreto se l’attività è svolta dall’Ordine con i connotati dell’organizzazione, della professionalità, sistematicità e abitualità nonché della sua obiettiva economicità, nel senso della sua idoneità a realizzare un equilibrio gestionale fra costi e ricavi, a nulla rilevando invece le finalità perseguite nonché la presenza o meno del fine di lucro;
- qualora l’asimmetria tra i costi di organizzazione dei corsi di formazione e gli importi percepiti da iscritti e tirocinanti per la partecipazione ai corsi sia tale da far ritenere insussistente un nesso concreto tra la somma pagata e la prestazione di servizi fornita, mancherebbe, nella specie, quel carattere diretto che è necessario perché il controvalore percepito dall’Ordine possa essere considerato la retribuzione di detti servizi e perché questi ultimi costituiscano attività economiche;
- deve tuttavia ritenersi sussistente il carattere economico dell’attività nel caso in cui essa sia finanziata prevalentemente, oltre che dai fruitori stessi dei servizi, attraverso mezzi commerciali quali, ad esempio, attività di pubblicità o di sponsorizzazione.
Ricordata la difficoltà a ricondurre l’attività di organizzazione dei corsi di formazione tra quelle svolte dall’Ordine in veste di ”pubblica autorità” e una volta che fossero ritenuti insussistenti, nella specie, i connotati propri delle attività di natura non economica o istituzionale, alla luce dei criteri rilevanti per l’applicazione della disciplina in materia come individuati dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa sopra richiamate, il CNDCEC conclude che l’attività di formazione in oggetto:
- è rilevante ai fini IVA;
- va ricondotta nel regime di esenzione di cui al n. 20) dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, in quanto svolta dietro riconoscimento da parte di un ente pubblico, qual è il Consiglio nazionale ex art. 6, comma 3, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.