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Crediti d’imposta contro il caro energia terzo e quarto trimestre 2022

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La comunicazione all’Agenzia delle Entrate di avvenuta cessione dei crediti d’imposta riconosciuti in favore delle imprese rispetto ai consumi di energia elettrica e gas del terzo e quarto trimestre 2022, deve avvenire entro il 20 settembre 2023.

Tali crediti, terzo e quarto trimestre 2022, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023.

La data del 20 settembre per la comunicazione della cessione era stata individuata in precedenza dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento prot. n. 2023/24252 del 26 gennaio 2023, con il quale sono state estese anche ai crediti d’imposta afferenti al mese di dicembre 2022, le modalità di cessione definite con Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022prot. n. 376961 del 6 ottobre 2022 e prot. n. 450517 del 6 dicembre 2022.

Comunicazione crediti d’imposta caro energia 3° e 4° trimestre consumi gas ed energia elettrica
Credito oggetto di cessione Termine comunicazione cessione Termine utilizzo compensazione Remissione in bonis comunicazione crediti maturati nel 3° e 4° trimestre 2022 (cosa diversa dalla comunicazione della cessione)
Crediti d’imposta energia e gas 3° e 4° trimestre 2022 Dal 26 gennaio al 20 settembre 2023 30 settembre 2023 30 settembre, comunque prima dell’utilizzo in compensazione

A tal fine, sarà necessario inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate la comunicazione della cessione del credito (vedi software comunicazione cessione crediti d’imposta); coloro che hanno acquistato il credito (cessionari), possono utilizzarlo in compensazione entro il 30 settembre tramite modello F24, oppure cederlo ulteriormente per l’intero importo.

Anche l’ulteriore cessione dovrà essere comunicata nei termini sopra evidenziati.

Ai fini della cessione si tenga presente che:

  • il credito è cedibile “solo per intero” dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di “soggetti qualificati” (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e compagnie di assicurazione);
  • in caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito medesimo;
  • il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente, ossia in compensazione tramite modello F24, entro lo stesso termine (vedi tabella).

Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle comunicazioni delle cessioni dei crediti, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, le suddette comunicazioni che presentano profili di rischio, per effettuare i necessari controlli preventivi.

A tal proposito rimangono in essere le disposizioni di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022, da rapportare alle nuove scadenze come sopra analizzate.

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