Omessa dichiarazione IMU 2021 e 2022: ravvedimento operoso entro il 28 settembre
I contribuenti che non hanno provveduto, entro il 30 giugno 2023, alla trasmissione delle dichiarazioni IMU o IMU ENC per gli anni 2021 e 2022 possono sanare la violazione avvalendosi del ravvedimento operoso entro il 28 settembre 2023. L’istituto su applica, infatti, anche all’imposta municipale unica ex art. 16 del D.Lgs. n. 437/1997, con la conseguente possibilità di trasmettere il modello dichiarativo e omesso entro 90 giorni dal termine ordinario (art. 16 D.Lgs. n. 473/1997).
Decorso inutilmente il predetto termine, il MEF ritiene che il contribuente non possa più avvalersi del ravvedimento, salvo previsioni specifiche nel regolamento comunale (cfr. circ. Min. Economia e finanze 29 aprile 2013, n. 1).
Per regolarizzare la propria posizione mediante ravvedimento operoso il contribuente deve, entro il 28 settembre:
- presentare la dichiarazione IMU non trasmessa;
- versare altresì la sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione ridotta a un decimo del minimo, unitamente all’eventuale imposta dovuta e ai correlati interessi.
Sotto il profilo sanzionatorio si ricorda che l’omessa presentazione della dichiarazione o denuncia è punito con una sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992). Anche per l’IMU si rende applicabile, inoltre, il disposto di cui all’art. 7 comma 4-bis del D.Lgs. n. 472/1997 (Telefisco 2016). Detto in altri termini, la dichiarazione presentata entro 30 giorni dal termine prevede la riduzione a metà (dal 50% al 100% dell’imposta non versata, con un minimo di 25 euro).
Le sanzioni relative all’omessa presentazione della dichiarazione o a dichiarazione infedele sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.