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730-2023: il trattamento delle spese con carta pagate a fine anno

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Nella predisposizione del 730/2023, periodo d’imposta 2022, potrebbe creare qualche problema la gestione delle spese detraibili pagate con carta a cavallo d’anno; ipotizziamo una spesa pagata al 31 dicembre 2022 per l’abbonamento al trasporto pubblico locale ma il cui addebito effettivo è avvenuto solo al 4 gennaio 2023.

A partire dall’anno d’imposta 2020, in virtù delle previsioni di cui al comma 679, della Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, la detrazione del 19 per cento degli oneri indicati nell’art. 15 del D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e in altre disposizioni normative, spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante i sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997, vale a dire carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero “altri sistemi di pagamento”.

Ai sensi del successivo comma 680 , la disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Detto ciò, come riportato nella circolare, Agenzia delle Entrate, n. 14/E del 2023, gli oneri e le spese devono essere indicati in base al principio di cassa dunque la detrazione deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati. Anche se la spesa è sostenuta in un periodo d’imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.

Pertanto, in caso di utilizzo della carta di credito, rileva il momento in cui è stata utilizzata la carta e non assume nessuna rilevanza, invece, il diverso e successivo momento in cui avviene l’addebito sul conto corrente del titolare della carta, momento che può quindi collocarsi anche in un periodo d’imposta successivo (risoluzione 23 aprile 2007 n. 77/E).

Dunque, rispetto all’esempio fatto in premessa, la spesa potrà essere indicata nel 730/2023, periodo d’imposta 2022, nel rispetto di tutti i requisiti richiesti dal legislatore.

La detrazione citata, che spetta anche se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’art. 12 del TUIR, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a euro 250 (art. 15, comma 2, del TUIR). Il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione pari a euro 250 deve intendersi riferito cumulativamente alle spese sostenute dal contribuente per l’abbonamento proprio e dei familiari a carico.

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