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Test di operatività. Le condizioni oggettive impattano sulla presunzione legale

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In materia di società di comodo e test di operatività, la necessità di attendere il riparto finale di un fallimento al fine di incassare un rilevante credito chirografario (secondo le percentuali che saranno attribuite ai creditori chirografari), nonché la difficoltà di alienare alcune partecipazioni possedute dalla società contribuente, rappresentano condizioni oggettive da valutare ai fini della prova contraria che la società deve fornire rispetto alla presunzione legale di non operatività.

Condizioni queste citate da considerarsi tali da impedire il superamento del test di operatività.

Questa l’indicazione fornita dalla Cassazione, ordinanza 13 giugno 2023, n. 16810 (Pres. Fuochi Tinarelli, Rel. D’Aquino).

L’oggettività della situazione che abbia impedito il superamento del test di operatività si caratterizza come estranea alla ordinaria attività di impresa, sicché non può riconoscersi nel caso in cui il mancato conseguimento dei ricavi discenda da una scelta volontaria dell’imprenditore (Cass., Sez. V, 14 giugno 2021, n. 16697Cass., Sez. V, 7 dicembre 2020, n. 27976), ovvero da una scelta quanto meno consapevole dell’imprenditore stesso (Cass., Sez. V, 4 dicembre 2019, n. 31618Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34642Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21358). Deve, pertanto, trattarsi di situazione estranea alla dinamica della gestione dell’impresa (che si tratti di gestione caratteristica, accessoria finanziaria o straordinaria o anche liquidatoria), tale da impedire lo svolgimento dell’attività secondo risultati reddituali conformi agli standard minimi legali (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24314).

Salvo il caso in cui venga contestata la totale assenza di pianificazione aziendale da parte degli organi gestori della società o una sostanziale inettitudine produttiva (Cass., Sez. V, 23 novembre 2021, n. 36365), al contribuente sarà sufficiente addurre la prova contraria dell’esistenza di specifici fatti, non dipendenti dalla scelta consapevole dell’imprenditore, che impediscano lo svolgimento dell’attività di impresa con risultati reddituali conformi agli standards minimi legali (Cass., Sez. V, 3 novembre 2020, n. 24314Cass., Sez. V, 21 ottobre 2015, n. 21358).

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