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Forfetari e verifica postuma del mancato requisito relativo alle CU

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L’art. 1, comma 57, lettera d-ter) della Legge n. 190/2014 stabilisce che non è consentito l’accesso al regime forfetario per i soggetti che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000.La verifica di tale soglia non rileva nell’unico caso in cui il rapporto di lavoro è cessato.

Ad esempio se il reddito di lavoro dipendente nell’anno 2022 è pari a € 26.000 e il reddito da lavoro autonomo forfetario a € 9.000, nel 2023 permane il regime forfetario perché il reddito di lavoro dipendente è inferiore ad € 30.000.

Qualora il reddito di lavoro dipendente nell’anno 2022 fosse invece pari a € 31.000 e il reddito da lavoro autonomo forfetario a € 9.000, nel 2023 non è possibile applicare il regime forfetario poiché il reddito di lavoro dipendente è superiore alla soglia dei € 30.000. In tutti i casi in cui il lavoro dipendente inizi nel corso dell’anno di riferimento, es. nel 2023, non si pone alcun problema di esclusione, dato che la verifica del requisito dev’essere fatta con riferimento all’anno precedente (anno 2022 nei nostri esempi)Tuttavia, la verifica andrà fatta per l’anno successivo, quando andrà rispettato il non superamento dell’art. 1, comma 57, lettera d-ter). Se a gennaio 2023 viene avviata l’attività di lavoro autonomo, applicando il regime forfetario, ed a partire dal 1° aprile 2023 il soggetto viene assunto come lavoratore dipendente, può accedere al regime nel 2023, dato che il requisito va verificato sul 2022. Tuttavia, nel 2024, dovrà effettuare la verifica della soglia dei € 30.000 relativamente al 2023.

Con Interpello n. 102/2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il limite dei € 30.000 rilevano solo i redditi percepiti in via ordinaria “senza tener conto di fattori errati che potrebbero falsare la determinazione di tali importi ai fini della predetta soglia”; ad esempio eventuali arretrati INPS, assoggettati a tassazione separata, non concorrono alla determinazione del limite.

Abbiamo accennato al fatto che la condizione non va verificata in caso di cessazione dal rapporto di lavoro. La circolare n. 10/E/16 ha chiarito che il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della soglia. Rileva, invece, se nello stesso anno, il contribuente ha cessato il rapporto di lavoro dipendente, ma ne ha intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Quindi se nel 2022 il contribuente ha in essere un contratto di lavoro dipendente, ma cessa tale rapporto a novembre 2022, egli nel 2023 può adottare il regime forfetario, senza verificare se siano stati superati i 30.000 euro nel 2022, grazie alla cessazione del rapporto di lavoro. Se, d’altro canto, nel 2022 ha in essere un contratto di lavoro dipendente e a gennaio 2023 cessa tale rapporto, può adottare il regime forfetario, solo se nel 2022 non ha superato € 30.000 di reddito da lavoro dipendente, a prescindere dalla cessazione del rapporto nel 2023. Se, infine, nel 2022 ha in essere un contratto di lavoro dipendente e a settembre 2023 cessa tale rapporto, nel 2022 ha percepito € 28.000 di reddito da lavoro dipendente e nel 2023 percepisce € 32.000 di reddito da lavoro dipendente, egli:

  • da ottobre 2023 può adottare il regime forfetario, non avendo superato nel 2022 i € 30.000 di lavoro dipendente;
  • nel 2024 può permanere in regime forfetario, dato che nel 2023 è intervenuto il licenziamento, e quindi non necessita della verifica del superamento della soglia di € 30.000.

Qualora sia decaduto il regime, ciò implica la riemissione con documento elettronico delle fatture e lo storno con nota di credito cartacea di quelle emesse erroneamente, applicando il regime forfetario.

Dal punto di vista reddituale, sarà opportuno reperire tutti i costi dell’attività, dato che le imposte andranno liquidate ordinariamente e non con la sostitutiva.

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