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Canoni di leasing per le imprese: la deducibilità varia in base alla data di stipula

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Relativamente alla deducibilità dei canoni di leasing, negli anni la normativa è sempre stata ballerina. Le condizioni alle quali è possibile dedurre i canoni di leasing sono diverse a seconda della data di stipula dei relativi contratti:

  • dal 1° gennaio 2014;
  • dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013;
  • dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012.

Per i contratti stipulati in data antecedente al 1° gennaio 2008 valgono le norme in vigore al momento di stipula, fino ad estinzione dei contratti medesimi.

Si ricorda che l’ammontare dei canoni di locazione finanziaria indeducibile  ai sensi:

  • dell’art. 102, comma 7, TUIR relativi a beni immobili e mobili diversi dai mezzi di trasporto va indicato a rigo RF31 codice 35;
  • dell’art. 164 TUIR relativo agli autoveicoli va indicato a rigo RF18.

Tabella di riepilogo

Nella tavola di sintesi che segue si evidenziano i limiti ed il periodo di efficacia della norma, tenendo sempre presente che la verifica deve essere effettuata prendendo a riferimento la data di stipulazione di ogni singolo contratto.

Impresa utilizzatrice
Tipo di bene Stipula contratto Regime fiscale
Mobile Dal 1° gennaio 2014 Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto  (deducibilità nel periodo minimo 1/2 del periodo di ammortamento).
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto  (deducibilità nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento).
Dal 1° gennaio 2008 al 28 aprile 2012 Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore a 2/3 del periodo di ammortamento.
Dal 1° gennaio 1988 e  fino al 31 dicembre 2007 Deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento, così desumibile:

  • per contratti stipulati entro il 31 dicembre 1988 dalla tabella allegata al D.M. 29 ottobre 1974;
  • per contratti stipulati dal 1° gennaio 1989 dalla tabella allegata al D.M. 31 dicembre 1988.
Fino al 31 dicembre 1987 Canoni comunque deducibili.
Autoveicoli a deducibilità limitata (art. 164, comma 1, lett. b), TUIR) Dal 29 aprile 2012 Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto  (nel  rispetto  delle  regole  previste  dall’art. 102, comma 7, TUIR e nei limiti previsti dall’art. 164 TUIR: deduzione nel periodo minimo pari a quello dell’ammortamento).
Dal 12 agosto 2006 al 28 aprile 2012 I canoni sono deducibili nei limiti previsti dal TUIR, se la durata del contratto è pari o superiore all’intero periodo di ammortamento risultante in base all’applicazione del coefficiente ministeriale.
Dal 1° gennaio 1988  all’11 agosto 2006 I canoni sono deducibili se la durata del contratto è pari o superiore alla metà del periodo fiscale di ammortamento.
Fino al 31 dicembre 1987 Canoni comunque deducibili.
Immobile Dal 1° gennaio 2014 Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto  (deduzione nel periodo minimo 12 anni).
Dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013 Sempre deducibili a prescindere dalla durata del contratto  (deduzione nel periodo minimo 2/3 del periodo di ammortamento – min. 11 anni e max 18 anni).
Dal 1° gennaio 2008  al 28 aprile 2012 La durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento in base al coefficiente ministeriale.

Se i 2/3 del periodo di ammortamento sono inferiori a 11 anni, il contratto deve comunque durare almeno 11 anni; se i 2/3 sono superiori a 18 anni, è sufficiente che il contratto duri almeno 18 anni.

Dal 4 dicembre 2005 e fino al 31 dicembre 2007 La durata del contratto deve essere non inferiore alla metà del periodo di ammortamento fiscale  e comunque compresa tra un minimo di 8 anni e un massimo di 15.
Dal 2 marzo 1989 al 3 dicembre 2005 A condizione che la durata del contratto sia pari o superiore a 8 anni.
Fino al 1° marzo 1989 Canoni comunque deducibili.

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