Presentato al Senato il DdL n. 607 di attuazione della legge Delega di Riforma fiscale. Rientra, infatti, nella delega al Governo per la definizione di una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese.
Gli effetti economici negativi conseguenti all’emergenza sanitaria hanno delineato l’esigenza di un cospicuo intervento pubblico a supporto dell’economia e il Governo italiano ha introdotto a tal fine una serie di misure straordinarie volte a mitigare l’impatto di una delle più rilevanti crisi dalla Seconda guerra mondiale. Come evidenziato nell’ultima Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive per l’anno 2022, predisposta dal Ministero delle imprese e del made in Italy, dopo una prima positiva risposta dell’economia italiana, lo scenario macroeconomico nel 2021 e nel 2022 è stato caratterizzato da un elevato clima di incertezza per le crescenti difficoltà di approvvigionamento nelle catene di fornitura globali e dal significativo aumento del prezzo delle materie prime.
Tali fattori di criticità si sono acuiti a seguito del conflitto bellico tra Russia e Ucraina: l’incremento dei prezzi delle risorse energetiche e di numerose materie prime ha determinato un significativo aumento dell’inflazione, con valori che non si registravano da quasi quarant’anni. Si è quindi determinata la necessità di introdurre nuovi strumenti eccezionali e mirati di sostegno alle imprese in modo da compensare parzialmente gli effetti dell’aumento imprevisto dei costi dell’energia, ed in particolare lo shock dei prezzi verificatosi con l’avvio del conflitto bellico.
A seguito di questi eventi il sistema degli incentivi al tessuto economico e produttivo ha ampliato notevolmente il raggio d’azione rispetto al passato. Le ingenti risorse economiche pubbliche stanziate a tali finalità hanno consentito, per un verso, il potenziamento di misure esistenti e, per l’altro verso, l’introduzione di nuovi interventi mirati a supporto dei settori maggiormente colpiti e, di fatto, l’offerta di strumenti agevolativi alle imprese ha subito una notevole proliferazione e articolazione negli ultimi anni.
Il Senato ha complessivamente censito 1.982 interventi agevolativi, di cui 229 delle amministrazioni centrali e 1.753 delle amministrazioni regionali.
Vi è quindi necessità di definire una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese che si ponga come obiettivo quello di rafforzare la capacità delle imprese di perseguire la più ampia coesione sociale, economica e territoriale.
Il DdL n. 607 del Senato prevede quindi una delega al Governo mirata all’individuazione di un quadro normativo omogeneo in materia di incentivi, in primo luogo attraverso la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti.
Rappresenta inoltre un’urgenza non più rinviabile provvedere a semplificare i procedimenti amministrativi, snellire gli oneri burocratici a carico delle imprese e ad elaborare degli strumenti standardizzati comuni per la modulistica e le attività di attuazione connesse agli incentivi erogati che consentano alle imprese di assolvere come maggiore facilità e trasparenza tutti gli adempimenti.
In questo contesto assume particolare rilevanza la piattaforma incentivi.gov.it, istituita con l’art. 18-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e che ha segnato un vero momento di svolta nel connettere in modo efficace pubbliche amministrazioni e imprese. Il portale è aggiornato periodicamente e rappresenta un potenziale ancora parzialmente valorizzato. Il disegno di legge invita pertanto il Governo a potenziarne ed ampliarne le funzionalità, al fine di rendere il sistema sempre più efficiente e garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione.
Il DdL n. 607 |
Art. 1, comma 1 |
- Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica in materia di misure agevolative e incentivi agli investimenti delle imprese, con particolare riguardo alla riduzione degli oneri amministrativi e alla promozione del sistema della formazione specializzata, anche in chiave di innovazione tecnologica, digitale e di sviluppo sostenibile, mediante l’aggiornamento, il riordino, il coordinamento e la semplificazione delle disposizioni vigenti, ad esclusione delle misure agevolative in favore dei settori agricolo e forestale, nonché della pesca e dell’acquacoltura.
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Art. 1, comma 2 |
- I decreti legislativi sono adottati sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- definire un quadro normativo organico in materia di incentivi mediante la ricognizione e il coordinamento delle misure agevolative esistenti e finalizzato a rafforzare la capacità delle imprese di perseguire gli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale;
- armonizzare, aggiornare e semplificare i procedimenti amministrativi concernenti l’erogazione degli incentivi mediante:
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- la valorizzazione degli strumenti digitali attraverso il potenziamento e l’ampliamento della piattaforma incentivi.gov.it, al fine di garantire la conoscibilità e la corretta fruibilità degli incentivi messi a disposizione;
- lo snellimento degli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
- la definizione di strumenti standardizzati per la modulistica e le attività di attuazione delle attività connesse alle agevolazioni;
- adottare interventi finalizzati a promuovere gli investimenti nei seguenti settori:
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- tecnologie innovative, intelligenza artificiale, elettronica, informatica, robotica e automazione;
- ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell’ambiente, con particolare riferimento alle micro e alle piccole imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
- servizi per le imprese e le persone;
- prevedere l’adozione di misure che favoriscano il superamento da parte delle imprese delle criticità relative alla domanda di personale altamente specializzato nonché concernenti la riqualificazione del personale interno, attraverso l’attivazione di strutture di formazione interne alle imprese, l’associazione con i centri di competenza ad alta specializzazione e la collaborazione con gli istituti tecnici superiori presenti nel territorio;
- prevedere specifiche agevolazioni fiscali e contributive volte a favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, nei comuni in cui si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell’Istituto nazionale di statistica, o nei territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell’art. 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, anche mediante l’individuazione di distretti industriali che valorizzino la complementarietà delle imprese situate nel medesimo territorio tenendo conto delle relative specificità;
- prevedere modalità di verifica dell’efficacia delle misure agevolative e dell’impatto sul tessuto economico, con particolare riferimento ai seguenti indicatori:
- numero delle imprese insediate;
- occupazione creata;
- volume d’affari;
- entità dei benefici fruiti.
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Art. 1, comma 3 |
- I decreti legislativi sono adottati, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il MEF, sentiti gli altri Ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei medesimi decreti.
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Art. 1, comma 4 |
- Gli schemi di decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
- Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi dei decreti legislativi trasmessi nello stesso periodo.
- Decorso il termine previsto per l’espressione del parere o quello eventualmente prorogato, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
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Art. 1, comma 5 |
- Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
- Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
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Art. 1, comma 6 |
- Qualora i termini per l’espressione dei pareri parlamentari di cui al comma 4 scadano nei 30 giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di 90 giorni.
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Art. 1, comma 7 |
- Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della legge, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo.
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