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Promozione e sviluppo delle start-up. Nuova proposta di legge in discussione alla Camera

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Mercoledì 19 luglio, nell’ordine del giorno della Camera dei Deputati, ci sarà anche la proposta di legge A.C. 107, contenente disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

La norma interviene sulla disciplina della detrazione Irpef in regime de minimis, di cui all’art. 29-bis del D.L. n. 179/2012, per gli investimenti in start-up e PMI innovative, al fine di consentirne la fruizione anche qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta dal contribuente. In particolare, si dispone che l’eccedenza non detraibile sia trasformata in credito d’imposta, utilizzabile in dichiarazione ovvero fruito in compensazione mediante F24. Il credito di imposta così determinato è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi. Tale disposizione si applica agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della norma in esame.

Con un’ulteriore previsione, si interviene sull’art. 14 del D.L. n. 73/2021 relativo alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up innovative.

In particolare:

  • si prevede che l’esenzione non si applichi agli investimenti effettuati in regime de minimis, di cui all’art. 29-bis del D.L. n. 179/2012. Rimangono dunque agevolati gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30% (art. 20 del D.L. n. 179/2012);
  • è aggiunta un’ulteriore condizione per godere dell’esenzione, e cioè che le PMI innovative soddisfino almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell’art. 21 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER – General Block Exemption Regulation (lett. b)).

Inoltre è introdotta un’ulteriore esenzione dalle imposte sui redditi per i redditi di capitale di cui all’art. 44, comma 1, lett. g), del TUIR (proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti) percepiti dalle persone fisiche e derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative.

Anche per tale esenzione si richiede che le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio siano acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Analogamente a quanto disposto in tema di esenzione delle plusvalenze, godono dell’esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall’art. 29 del D.L. n. 179/2012, per le start- up innovative, e dall’art. 4, comma 9, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. Le disposizioni in esame si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame (comma 1, lett. c) e comma 2).

Infine, si prevede l’innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS) di cui all’art. 1, comma 1, lett. i-quater), del D.Lgs. n. 58/1998.

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