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Beni strumentali e lavori in economia: il principio di competenza e la dichiarazione integrativa

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Anche per i beni costruiti in economia ai fini della spettanza del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, Legge n. 160/2019, e ss.mm.ii, i “costi di acquisizione” nonché il periodo temporale di effettuazione dell’investimento, sono determinati facendo riferimento al principio di competenza, art. 109, commi 1 e 2, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986.

Infatti, nella circolare n. 4/E del 2017, relativa ad iper e super ammortamento, le cui indicazioni sono estendibili anche al credito d’imposta beni strumentali, l’Agenzia delle Entrate aveva avuto modo di chiarire che per i beni realizzati in economia, ai fini della determinazione del costo di acquisizione, rilevano i costi imputabili all’investimento sostenuti nel periodo agevolato, avuto riguardo ai criteri di competenza.

Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

  • la progettazione dell’investimento;
  • i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
  • la manodopera diretta;
  • gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
  • i costi industriali imputabili all’opera (stipendi dei tecnici, spese di manodopera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

Anche il momento di effettuazione dell’investimento a cui sono legate differenti aliquote agevolative è individuato sulla base dello stesso principio di competenza.

Dal punto di vista degli obblighi dichiarativi, l’eventuale omessa indicazione del credito nel modello Redditi riferito al periodo d’imposta dell’anno X per costi imputabili allo stesso anno, potrà essere regolarizzata solo mediante dichiarazione integrativa. Per fare un esempio, ipotizzando la costruzione di un bene in economia con costi sostenuti nel 2020-21-22 (2022 entrata in funzione del bene), l’eventuale omessa indicazione del credito legato ai costi 2020, potrà essere regolarizzata solo con il modello Redditi 2021 (periodo d’imposta 2020) integrativo.

A tal proposito, in considerazione delle diverse aliquote agevolative:

  • nel rigo RU 120 (investimenti Legge n. 160/2019) andrà indicata la quota d’investimenti effettuata entro il 16 novembre 2020 e
  • nel rigo RU 130 (investimenti Legge n. 178/2020), la quota di competenza 16 novembre 2020-31 dicembre 2020.

Nel rigo RU5 andrà indicato il corrispondente credito d’imposta maturato.

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