Skip to main content

Detrazioni investimenti in start-up e PMI innovative: decadenza anche in ipotesi di “trascinamento”

|

In ipotesi di recesso o esclusione dalla Società “innovativa” in seguito all’esercizio del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci di maggioranza, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), del  Decreto del 7 maggio 2019 e dell’art. 7, comma 1, lett. c), del Decreto del 28 dicembre 2020, per il socio di minoranza si ha la decadenza dal diritto alle detrazioni fruite in relazione agli investimenti effettuati nel capitale sociale della società oggetto di cessione.

Pertanto, nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’Istante, socio di minoranza, dovrà incrementare l’imposta lorda relativa di un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite nel 2019 e nel 2020, aumentata degli interessi legali.

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in tal senso con la Risposta n. 390/2023 , in riscontro a una richiesta di chiarimenti presentata da un contribuente che ha effettuato due investimenti in una Società, avente i requisiti per essere qualificata PMI innovativa ai sensi dell’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3.

In relazione a detti investimenti, l’Istante ha fruito delle detrazioni IRPEF disciplinate dagli artt. 29 e 29-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, e dall’art. 4, comma 9-ter, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3, e regolate dai DD.MM. del 7 maggio 2019 e del 28 dicembre 2020.

L’Istante ha partecipato a due aumenti di capitale della Società, accettandone i termini e le condizioni, in particolare acquistando azioni di “categoria …” (prive del diritto di voto) emesse dalla Società, il cui Statuto prevedeva una clausola espressiva del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci rappresentativi di oltre il 75 per cento del capitale sociale (soci di maggioranza), da esercitare nei riguardi dei soci di minoranza (soci di minoranza o trascinati).

A seguito dell’attivazione del predetto diritto di trascinamento, con conseguente decisione da parte di soci di maggioranza di vendere l’intero capitale sociale, l’Istante, non avendo sottoscritto l’atto di vendita delle azioni, ha ricevuto dalla Società la comunicazione relativa all’estinzione delle proprie azioni, con effetto dal … ottobre 2022 (data della vendita dell’intero capitale sociale), e ha conseguito la liquidazione delle azioni a un valore per azione corrispondente a quello pattuito in occasione della vendita.

Detto ciò, al verificarsi di ipotesi di recesso/esclusione dalla società, prima del decorso dei tre anni (termine di mantenimento obbligatorio dell’investimento), anche in seguito all’esercizio del diritto di trascinamento riconosciuto in capo ai soci di maggioranza, il contribuente è tenuto alla restituzione dell’agevolazione goduta. Nel periodo d’imposta in cui si è verificata la decadenza dall’agevolazione, l’Istante dovrà incrementare l’IRPEF da versare per un ammontare corrispondente alle detrazioni effettivamente fruite nel 2019 e nel 2020, aumentata degli interessi legali.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close