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La Legge delega e le novità per il lavoro autonomo: versamenti mensili di acconti e saldi

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Novità in arrivo per coloro che producono reddito di lavoro autonomo. Con le modifiche apportate al DdL di Riforma fiscale (Atto camera 1038-75-A) in Commissione Finanze alla Camera è stato premesso un numero 01, ai sensi del quale tra i princìpi e i criteri direttivi per la revisione della tassazione dei redditi di lavoro autonomo è annoverata anche l’attuazione del principio di riduzione degli oneri documentali (art. 2, comma 1, lett. d, n.1 del disegno di legge), con particolare riguardo alle modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi,dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli ISA, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo si prevede, in generale:

  • la realizzazione di una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, il concorso alla formazione del reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti;
  • l’allineamento del trattamento fiscale degli immobili strumentali, nonché di quelli a uso promiscuo;
  • la riduzione delle ritenute operate sui compensi,nel caso in cui ci si avvalga di dipendenti e collaboratori;
  • la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
Novità per i redditi da lavoro autonomo

OBIETTIVO: Semplificazione e razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni

Art. 5, comma 1 lett. f), DdL di Riforma fiscale Novità
1. Concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d’imposta in relazione all’attività artistica o professionale con esclusione solo per le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell’esercente arte o professione;
  • il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere allineato a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committenteAi sensi dell’art. 54 TUIR, la determinazione del reddito di lavoro autonomo avviene esclusivamente sulla base del cosiddetto principio di cassa; salvo deroghe specifiche, lo stesso è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’arte o della professione.
  • L’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che, sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo corrisposti a soggetti residenti, i sostituti d’imposta operino, all’atto del pagamento, una ritenuta a titolo d’acconto pari al 20%.
  • Dal momento che il periodo d’imposta del lavoratore autonomo coincide con l’anno solare, l’Agenzia delle Entrate in passato si è pronunciata con particolare riferimento alle modalità con cui il lavoratore autonomo può percepire i propri compensi ai fini della dichiarazione dei redditi, nel caso di pagamento con strumenti che non consentono di ottenere la immediata disponibilità delle somme (ad es. bonifico bancario) e con particolare riferimento alle ipotesi di pagamenti a cavallo di due anni.
  • La Relazione illustrativa al DdL chiarisce che tale criterio di delega intende superare la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, che consiste nella necessità di considerare compensi anche l’ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest’ultimo rimborsate.
2. Eliminazione della disparità di trattamento tra l’acquisto in proprietà e l’acquisizione in leasing degli immobili strumentali e di quelli adibiti promiscuamente all’esercizio dell’arte o professione e all’uso personale o familiare del contribuente; IMMOBILI STRUMENTALI

  • La disciplina dell’ammortamento dei costi degli immobili dei lavoratori autonomi è contenuta nell’art. 54 TUIR. In estrema sintesi, per quanto riguarda gli immobili strumentali (o destinati allo svolgimento dell’attività di lavoro autonomo in via esclusiva) di proprietà del lavoratore autonomo, se acquistati dal 2010 in poi, le relative quote di ammortamento non sono deducibili dal reddito.
  • Per quanto riguarda i canoni di leasing immobiliare, invece, per i contratti stipulati dal 2014, essi sono deducibili per un periodo non inferiore a 12 anni.

IMMOBILI A USO PROMISCUO:

  • Con riferimento ai costi di acquisizione degli immobili a uso promiscuo, nel caso di immobile di proprietà parzialmente destinato ad attività professionali e parzialmente a finalità personali, è possibile dedurre il 50% della rendita catastale sempre che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale.
  • Anche per gli immobili in leasing utilizzabili promiscuamente, è possibile dedurre una quota dei canoni che varia secondo l’anno di stipula del contratto; in sintesi, dal 2015 è possibile dedurre il 50% del canone, sempre purché il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile dedito esclusivamente all’attività professionale.
3. Riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti e professioni che si avvalgono, in via continuativa e rilevante, dell’opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l’insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
  • La disposizione è finalizzata a evitare che il professionista, nelle more della ricezione del compenso, non disponga della necessaria liquidità per provvedere alle spese relative ai collaboratori.
4. Neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali.
  • sono comprese anche quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a STP.

Non da ultimo va ricordato che la Legge di Bilancio 2023 (commi 5557) ha previsto per il solo anno 2023 che i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito vigenti, un’imposta sostitutiva che viene calcolata con un’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo, d’importo più elevato, dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare (cd. flat tax incrementale). A oggi tale regime non è stato prorogato.

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