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Ravvedimento marca da bollo fatture 2022 anche tramite contrassegno

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L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee); con le modalità virtuali di cui all’art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici); con le modalità individuate dall’art. 6 del D.M. 17 giugno 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo SdI).

Detto ciò, in base all’art. 31 del D.P.R. n. 642/1972 gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l’imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, devono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell’importo non corrisposto o della differenza nella misura vigente al momento dell’accertamento della violazione.

Sulla sanzione da applicare, come chiarito con la circolare n. 16/E del 14 aprile 2015, par. 7, laddove l’imposta di bollo sia assolta mediante contrassegno, la sanzione applicabile è quella dettata dall’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 642/1972, secondo cui “1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta. ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta”.

Ciò riguarda anche il ravvedimento delle marche da bollo riferite alle fatture cartacee 2022 (vedi ad esempio i contribuenti in regime forfettario, salvo eventuale obbligo di F.E. dal 1° luglio 2022).

La regolarizzazione del bollo non versato, deve essere eseguita esclusivamente dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate mediante annotazione sull’atto o documento della sanzione amministrativa pecuniaria. La sanzione deve essere versata con il modello F23, utilizzando il codice tributo 675T.

Da qui, individuata la sanzione, è corretto affermare che la stessa può essere oggetto di ravvedimento operoso, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Oltre a quanto detto circa l’utilizzo del modello F23, il ravvedimento delle marche da bollo riferite alle fatture cartacee 2022 può essere perfezionato in sede di stampa del contrassegno, con applicazione della sanzione da ravvedimento a seconda del momento di regolarizzazione dell’omesso versamento.

Ai fini del ravvedimento, si prende a riferimento la sanzione “minima” pari al 100% dell’imposta che va ridotta a seconda di quanto il versamento verrà effettuato:

  • 1/10 nel caso in cui si procede alla regolarizzazione entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria (di regola la marca da bollo deve avere una data antecedente o uguale alla data di emissione della fattura);
  • 1/9 se la stessa regolarizzazione avviene nel termine di 90 giorni dalla data della sua commissione;
  • 1/8 se essa avviene entro un anno dalla data della sua commissione;
  • 1/7 se essa avviene entro 2 anni dalla data della sua commissione.

La sanzione sarà pari a 1/6 se la regolarizzazione avviene oltre 2 anni dalla data di commissione della violazione.

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