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Imposta sulle successioni e donazioni: trattamento fiscale del legato di genere

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Con la Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate illustra, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, il trattamento fiscale del legato di genere, cioè il legato obbligatorio avente ad oggetto la prestazione di cose designate secondo l’appartenenza ad un genere, che attribuisce al legatario (onorato) un diritto di credito nei confronti di un erede o di un altro legatario (onerato), il quale deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del testatore.

L’ipotesi più frequente riguarda legati aventi ad oggetto una somma di denaro (c.d. legati pecuniari), disposti dal testatore a carico di uno o più eredi.

In via preliminare, l’Agenzia Entrate osserva che il legato costituisce una disposizione mortis causa, a titolo particolare, attributiva di specifici diritti patrimoniali. Il legato è in genere attribuito per testamento e si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione ereditaria senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciarvi.

In sintesi, chiarisce:

Fattispecie Descrizione
Tipologie di legato La disciplina civilistica del legato è contenuta negli articoli da 649 a 653 c.c., i quali distinguono, in particolare, tra:

–       legato di specie ex articolo 649 c.c., che ha per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore; in tal caso, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore; inoltre, il legatario deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata; si tratta di un legato c.d. traslativo, in quanto la proprietà passa immediatamente in capo al legatario al momento della morte del testatore, che coincide con l’apertura della successione;

–       legato di genere (o di cosa genericamente determinata) ex articolo 653 c.c., che ha per oggetto una cosa determinata solo nel genere; in questo caso, l’onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario, che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’onerato; si tratta di un legato c.d. obbligatorio, configurando rispettivamente un debito a carico dell’erede e un credito a favore del legatario.

Il legato di genere va tenuto distinto, in particolare, dai legati:

  • legato di cosa non esistente nell’asse di cui all’articolo 654 c.c.;
  • legato di cosa da prendersi da certo luogo di cui all’articolo 655 c.c..
Orientamenti della giurisprudenza di legittimità civilistica sulla differenza tra legato di genere e legato di specie
  • sentenza 22 giugno 1995, n. 7082, sezione II della Corte di Cassazione; il cui orientamento è stato successivamente ribadito dalla sezione VI-2 della Cassazione con ordinanza 9 giugno 2017, n. 14482.
  • ordinanza 23 luglio 2020, n. 15661, sezione VI-2 della Cassazione
Quadro normativo fiscale
  • L’articolo 8 (rubricato «Base imponibile») del TUS, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e l’articolo 36 (rubricato «Soggetti obbligati al pagamento dell’imposta») del TUS prevedono che tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede che, dunque, non grava sul valore dell’eredità o delle quote ereditarie – non viene decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore delle stesse.
Recenti orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria

 

  • Ordinanza 3 novembre 2020, n. 24421,  sezione V della Cassazione, nel richiamare la sentenza 11 aprile 2011, n. 8195, ha chiarito che, a fini fiscali, il legato di genere – ancorché distinto dalle passività deducibili – deve essere escluso dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie, al pari delle altre tipologie di legato.
  • Successivamente, con ordinanza 21 giugno 2022, n. 19906, la sezione V della Cassazione, in linea con la citata pronuncia n. 15661 del 2020, ha ribadito che, ai fini dell’imposta di successione, il legato di genere va distinto dalle “passività” dell’asse ereditario.
Assimilazione sul piano fiscale del legato di genere a quello di specie

 

Sul piano civilistico, in caso di disposizione mortis causa avente ad oggetto un legato di genere di cui risulta onerato un erede:

  • quest’ultimo, a seguito dell’accettazione dell’eredità, è tenuto ad una prestazione a favore del legatario; inoltre, a seguito dell’adempimento del legato, subisce un decremento patrimoniale corrispondente al legato stesso;
  • il legatario, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell’erede onerato.

Sul piano fiscale, in considerazione della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie, il legato di genere – in quanto debito dell’erede – non viene allo stato decurtato, a differenza del legato di specie, dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

La rilevanza, anche ai fini fiscali, della distinzione civilistica tra legato di genere e legato di specie pone, tuttavia, le seguenti riflessioni:

  • il legato di genere è tassato non solo in capo all’erede (non essendo considerato deducibile dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie), ma anche in capo al legatario ai sensi del citato articolo 36, comma 5 , del TUS;
  • in secondo luogo, evidenzia che la tassazione in capo all’erede di una ricchezza (corrispondente al valore del legato) destinata a essere devoluta, a titolo particolare, al legatario non appare in linea con i generali principi di “giusta imposizione” che informano l’ordinamento tributario;
  • inoltre, sottolinea che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1 , del TUS, l’erede è solidalmente responsabile per il pagamento dell’imposta di successione nell’ammontare complessivamente dovuto non solo dagli eredi, ma anche dai legatari; conseguentemente, gli stessi rispondono solidalmente anche per quanto dovuto dai legatari, a titolo di imposta di successione, sul legato di genere.

Al riguardo, l’Agenzia ritiene coerente determinare l’eredità o le quote ereditarie al netto dei legati, indipendentemente dalla tipologia degli stessi.  Più precisamente, ferma restando la distinzione civilistica fra legato di genere e legato di specie, in sede di liquidazione dell’imposta di successione, il valore del legato di genere, al pari di quello di specie, va dedotto dal valore dell’eredità o delle quote ereditarie.

Contenzioso pendente

L’Agenzia invita le strutture territoriali a riesaminare le eventuali controversie pendenti concernenti la materia in esame e, ove l’attività di liquidazione dell’ufficio sia stata effettuata secondo criteri non conformi, ad abbandonare, con le modalità di rito, tenendo conto dello stato e del grado di giudizio, la pretesa tributaria, sempre che non siano sostenibili altre questioni.

Nel chiedere che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.

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