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La ditta individuale e il monitoraggio per la crisi d’impresa

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Come noto, l’art. 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che i creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione e INPS) segnalino all’imprenditore individuale l’esistenza di debiti tributari e contributivi di ammontare superiore alle seguenti soglie:

  1. per l’INPS, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:
    • al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000, per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati,
    • all’importo di euro 5.000, per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
  2. per l’INAIL, l’esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all’importo di euro 5.000;
  3. per l’Agenzia delle Entrate,l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, di importo superiore a euro 5.000 e, comunque non inferiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata, quando il debito è superiore a 20.000 euro;
  4. per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori all’importo di euro 100.000.

La segnalazione viene fatta allo scopo di intercettare eventuali segnali di squilibrio economico-finanziario che potrebbero determinare una situazione di crisi aziendale prima che si verifichi.

Tali segnalazioni possono influire negativamente sul rating bancario, ai fini della concessione o del rinnovo dei prestiti. In caso di superamento di una delle soglie, è necessario valutare se ricorrono i presupposti per chiedere l’attivazione della procedura di composizione negoziata (D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. dalla Legge 21 ottobre 2021 n. 147).

Lo studio dovrebbe, quindi, consigliare al cliente ditta individuale di adottare le misure idonee previste dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 al fine di verificare la sostenibilità del debito, le prospettive di continuità aziendale ed evitare non solo il superamento delle soglie di allarme previste per i creditori pubblici qualificati ma anche l’esistenza di debiti per retribuzione, verso fornitori e di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari superiori alle soglie previste dalla normativa.

A settembre, con un po’ più di calma, il consulente potrebbe valutare se le procedure adottate dalla ditta individuale rispondono alle disposizioni di cui all’art. 3 comma 1, e può consigliare di avviare una verifica con lui vis-à-vis delle misure idonee adottate al fine di assicurare la conformità alle norme di legge.

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