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La ripartizione del credito IRAP in sede di scissione parziale

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Il credito IRAP sorto ante scissione rientra nelle posizioni soggettive che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, deve essere ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello n. 368/E del 4 luglio 2023.

Nella fattispecie analizzata Alfa ha posto in essere due operazioni di scissione parziale, una a favore della controllante Beta e una a favore di una società neocostituita, Gamma. Nell’ambito delle sopra citate scissioni, gli elementi patrimoniali esistenti nella società scissa sono stati trasferiti considerando l’attinenza di ciascun elemento al ramo d’azienda trasferito. La società scissa ha mantenuto parte del patrimonio netto complessivo ante scissione tra cui un credito IRAP non assegnato a nessuna delle due beneficiarie e di cui si chiede di chiarire il corretto trattamento fiscale.

Nell’affrontare la questione l’Agenzia ricorda che a norma del citato art. 173, comma 4 del TUIR: “dalla data in cui la scissione ha effetto, a norma del comma 11, le posizioni soggettive della società scissa, ivi compresa quella indicata nell’articolo 86, comma 4, e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiemi agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari”.

Con la locuzione “posizione soggettiva” si intende “ogni situazione giuridica, attiva e passiva, generata dalla normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d’imposta di questa società, ma anche tutte quelle situazioni di potere e di dovere che avrebbero spiegato effetto nell’attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d’imposta successivi alla scissione” (risoluzione 19 marzo 2002, n. 91/E).

Il criterio di riparto delle posizioni soggettive tra i soggetti partecipanti a una scissione è basato su una regola generale di ripartizione proporzionale, sulla base delle quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste per effetto della scissione. È però possibile derogare a tale regola in presenza di una connessione specifica, individuale o per insiemi, fra una singola posizione soggettiva e i suoi corrispondenti elementi patrimoniali interessati dalla scissione (Risposta a interpello n. 635/2020).

In considerazione di quanto precisato, l’Agenzia puntualizza che il richiamo, da parte della risoluzione n. 91/E del 2002, ai “crediti … d’imposta di questa società” (n.d.a. la scissa) deve considerarsi riferito ai crediti d’imposta generati dall’applicazione della normativa sulle imposte dirette in capo alla scissa, tra cui rientrano le eccedenze d’imposta derivanti da maggiori versamenti operati in relazione alle dichiarazioni precedenti.

Di conseguenza, si ritiene che il credito IRAP oggetto dell’istanza, iscritto nel bilancio di Alfa e, conseguentemente, facente parte del patrimonio e della contabilità della società, debba essere qualificato quale “posizione soggettiva” che, non presentando una connessione (specifica o per insiemi) a elementi del patrimonio scisso, deve essere ripartita tra scissa e beneficiarie ai sensi dell’art. 173, comma 4, del TUIR.

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