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Gli acconti 2023 per il regime forfetario: la data di splafonamento fa la differenza

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In base alle previsioni di cui alla Legge n. 197/2022, Legge di Bilancio 2023, si veda il nuovo comma 54 della Legge n. 190/2014, possono accedere al regime forfetario i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni con ricavi/compensi non superiori a 85.000 euro. Il precedente limite era fissato a 65.000 euro.

La soglia di ricavi/compensi deve essere rispettata sia in fase di accesso che in fase di permanenza al regime agevolato.

Inoltre, in base al “nuovo” comma 71 della Legge n. 190/2014:

Il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 54 ovvero si verifica taluna delle fattispecie indicate al comma 57. Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Dunque, il superamento della soglia di 100mila euro di ricavi/compensi comporta l’immediata uscita dal regime di favore, con conseguente obbligo di versare l’IVA sin dalle operazioni che determinano il superamento del limite citato; inoltre, il reddito andrà determinato con le modalità ordinarie per l’intera annualità e assoggettato a IRPEF e relative addizionali, non più all’imposta sostitutiva.

Si tratta di un intervento che in parte riprende quanto già previsto per il regime dei minimi, poi diventato “regime di vantaggio” (art. 1, commi da 96 a 117 della Legge Finanziaria del 2008 – D.L. n. 98/2011).

Anche se con riferimento a tale regime le conseguenze andavano ad intaccare anche il pregresso, considerato che il superamento in corso d’anno della soglia di ricavi/compensi di 45.000 euro (30.000+50%) comportava l’applicazione dell’IVA alle operazioni effettuate nel corso dell’intero anno solare. IVA che per la frazione d’anno antecedente al superamento del limite, è determinata mediante scorporo dai corrispettivi, secondo le regole di cui all’art 27, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/1972, in ogni caso facendo salvo il diritto alla detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti.

Detto ciò, ritornando al regime forfetario, la fuoriuscita in corso d’anno potrebbe entrare in conflitto con l’obbligo di versamento degli acconti 2023 dell’imposta sostitutiva entro il prossimo 20 luglio, per chi rispetta le condizioni per sfruttare il termine più lungo.

Da qui, possono essere analizzate due differenti situazioni:

  • la prima, il contribuente in data antecedente alla scadenza per il versamento degli acconti, supera la soglia di 100.000 euro;
  • la seconda, la soglia viene superata dopo aver versato gli acconti.

Nel primo caso, il contribuente non ha obbligo di versamento degli acconti, tuttavia, un atteggiamento pro fisco, potrebbe portare il contribuente a versare gli acconti per poi recuperarli il prossimo anno nel rigo RN38, colonna 4 del modello REDDITI 2024, periodo d’imposta 2023 (salvo variazione numerazione colonne dichiarativi).

Laddove invece, l’uscita dal regime avvenga dopo la scadenza degli acconti, non ci sono particolari accortezze da prendere in considerazione. Il contribuente verserà gli acconti dell’imposta sostitutiva per poi recuperarla (in scomputo) nel rigo RN38, colonna 4 del modello REDDITI 2024, periodo d’imposta 2023 (salvo variazione numerazione colonne dichiarativi).

Per quanto riguarda gli acconti IRPEF 2023 legati sempre alla fuoriuscita per superamento della soglia di 100.000 euro, questi saranno dovuti laddove l’importo di “Differenza” risulti pari o superiore ad euro 52 (rigo RN 34).

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