Skip to main content

Imposta pagata sulla sopravvenienza attiva da rimborsare

|

Con l’ordinanza 14 giugno 2023, n. 17068 , la quinta sezione della Corte di Cassazione è intervenuta sulla problematica della doppia imposizione derivante dal disconoscimento del costo per mancanza del requisito della certezza ad opera dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui tale costo aveva però dato origine a una sopravvenienza dichiarata dal contribuente nell’anno successivo (si pensi ad esempio al caso delle fatture da ricevere).

La vicenda era scaturita dalla mancata deduzione di costi, recuperati a tassazione dall’Ufficio con riferimento all’anno di imposta 2007 (definiti con adesione del contribuente al PVC) ed imputati dal contribuente come sopravvenienze attive con riferimento all’anno di imposta 2008. Al riguardo la CTR aveva ritenuto che se le imposte non fossero state rimborsate si sarebbe determinata una duplicazione d’imposta.

In Cassazione l’Agenzia delle Entrate rileva come la definizione 2007 sia avvenuta nella procedura di accertamento con adesione e quindi dal momento in cui la definizione si era perfezionata con il versamento delle somme dovute, era esclusa la possibilità per il contribuente di proporre istanza di rimborso ai fini IRES ed IRAP di quanto riteneva aver versato in eccesso.

Circa la possibilità di proporre istanza di rimborso a fronte di un atto definito in adesione, la Suprema Corte ha evidenziato nel tempo indirizzi distinti:

  • talvolta ha escluso tale possibilità rispetto a quanto versato in eccedenza per un errore del contribuente viziando l’adesione (Cass. n. 13129/2018);
  • in altri casi, invece, ha ritenuto l’impugnazione dell’atto ammissibile in presenza di errori in fase di liquidazione del tributo da parte dell’Agenzia, avendo quest’ultima non correttamente determinato una maggiore imposta dovuta in base alle risultanze del PVC.

Nel caso di specie i giudici di Piazza Cavour hanno spostato quest’ultima linea ritenendo che il pagamento effettuato a seguito dell’adesione al PVC per il recupero a tassazione del costo indeducibile generi una doppia imposizione tale da determinare un indebito oggettivo derivante dalla maggiore imposta legata alla sopravvenienza attiva che generato una maggiore imposta ai fini IRES e IRAP.

Per i giudici, “non essendo contestato che la società contribuente abbia aderito all’accertamento per l’anno 2007, in cui venivano recuperati a tassazione i costi privi del requisito della certezza ed ai quali corrispondevano le sopravvenienze attive dell’anno 2008, la doppia imposizione risulta essere un fatto evidente e tale fatto collide con il divieto (principio) generale di cui all’art. 163, T.u.i.r., sicchè il pagamento avvenuto in seguito all’adesione per il 2007 trasforma quello effettuato per il 2008 in un indebito oggettivo“ (in un caso in parte simile, vedi Cass. n. 7438/2021, in motivazione).

In conclusione, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate viene rigettato.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close