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Rottamazione-quater: rigenerazione del credito IVA: solo con il pagamento integrale

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Solo l’integrale pagamento del quantum dovuto ai fini della rottamazione-quater, art. 1, commi 231252, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, permette al contribuente di maturare il diritto alla rigenerazione del credito IVA riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione.

Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ‘‘perfezionata’’ la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enunciate dall’art. 30 del D.P.R. n. 633/1972, Decreto “IVA”.

È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 364/2023.

L’Agenzia delle Entrate ha analizzato la situazione di un contribuente destinatario di tre atti di recupero di crediti IVA, indebitamente utilizzati per importi superiori al limite consentito, emessi nel 2013 e 2014 con riferimento agli anni di imposta 2008, 2009 e 2010.

A seguito di impugnazione dei predetti atti, è stata iscritta a ruolo, a titolo provvisorio, l’intera imposta recuperata, oltre sanzioni ed interessi. Il pagamento delle cartelle, a tutt’oggi, è stato sospeso, in attesa dell’esito del contenzioso attualmente pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Da qui, l’istante ha chiesto di conoscere se l’adesione alla rottamazione delle cartelle, con il pagamento della prima rata gli consenta:

  • di ottenere il ripristino del credito d’imposta originario ante compensazioni indebite nell’intero ammontare (indebite ossia oltre soglia di cui all’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000);
  • a seguito del ripristino del credito d’imposta, di chiederne il rimborso per l’intero ammontare con separata istanza e senza necessità di alcuna annotazione nelle successive dichiarazioni annuali IVA, relative agli esercizi di riferimento delle diciotto rate che saranno pagate in esecuzione del piano di rateazione della definizione agevolata.

Per rispondere in maniera esauriente, l’Agenzia delle Entrate richiama la risoluzione 27 novembre 2008, n. 452/E (le cui indicazioni come si evince dalla lettura della circolare 25 settembre 2017, n. 23/E, punto 5.1 restano valide con riferimento alle indebite compensazioni oggetto di recupero con atto notificato ante vigenza del comma 4 dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158) è stato detto che «l’errato utilizzo in compensazione di un credito Iva esistente oltre il limite previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, potrà essere regolarizzato mediante il versamento di una somma pari all’eccedenza Iva utilizzata, maggiorata degli interessi e con il versamento delle sanzioni (pari al 30 per cento del credito eccedente) in misura ridotta così come prevede l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Il credito IVA così ripristinato, potrà essere utilizzato in compensazione, nei limiti previsti, con eventuali debiti tributari e contributi futuri».

Nelle Istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2023, inoltre, con riferimento al Rigo VL40, si legge «indicare l’ammontare corrispondente al credito riversato, al netto delle somme versate a titolo di sanzione e interessi, qualora nel corso del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione siano state versate somme richieste con appositi atti di recupero emessi a seguito dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti esistenti ma non disponibili (ad es. utilizzo in compensazione del credito IVA in mancanza del visto di conformità previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009). Attraverso tale esposizione, la validità del credito oggetto di riversamento viene rigenerata ed equiparata a quella del credito formatosi nel periodo d’imposta relativo alla presente dichiarazione».

Orbene, in ragione di quanto sin qui esposto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, solo all’esito del versamento dell’ultima rata, che determina il ‘‘perfezionamento’’ della definizione agevolata dei carichi fiscali, l’istante maturi il diritto a ‘‘rigenerare’’ il credito riversato, al netto delle somme eventualmente corrisposte a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, nonché a titolo di interessi da rateazione. Somme dovute anche in seguito ad adesione alla sanatoria.

Il credito così rigenerato è equiparato ad ogni effetto ai crediti IVA riportati al Rigo VL40 della dichiarazione relativa allo stesso periodo di imposta in cui risulta ‘‘perfezionata’’ la definizione agevolata e, con essi, confluisce nel QUADRO VX, ove è possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni enucleate dall’art. 30 del Decreto “IVA”, ovvero destinarlo in detrazione e/o in compensazione.

Sarà essenziale che l’istante conservi la documentazione relativa ai versamenti eseguiti, al fine di poterla esibire all’ufficio nel caso in cui emergano anomalie in sede di controllo automatizzato della dichiarazione.

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