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Commercialisti: applicabilità del Regolamento semplificato in caso di omessa dichiarazione di sussistenza dei requisiti

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Con il P.O. n. 67/2023 del 20 giugno 2023 è stata affrontata la tematica dell’illecito in merito alla violazione derivante dall’inadempimento rispetto all’obbligo di dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge da parte degli iscritti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.

L’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/2005 stabilisce che il Consiglio dell’Ordine territoriale cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati.

In ottemperanza a tale norma, su richiesta dell’Ordine territoriale, gli iscritti sono tenuti a comunicare al medesimo la sussistenza dei requisiti prescritti dall’art. 36 dell’Ordinamento professionale per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.

L’inadempimento rispetto a tale obbligo costituisce una violazione del Codice Deontologico di cui all’art. 29, commi 3 e 41 e comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per procedere all’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dei professionisti inadempienti.

Il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Esiste una procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale nei giorni 20-21 maggio 2015, in relazione ad alcune tipizzate fattispecie di illecito.

In particolare, infatti, l’art. 1 del suddetto Regolamento stabilisce che le procedure previste dal presente Regolamento si applicano nei procedimenti disciplinari per l’accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l’obbligo:

  1. della formazione professionale continua;
  2. del versamento integraleall’Ordine territoriale, del contributo annuale di iscrizione;
  3. dell’attivazione e del corrente uso della PEC;
  4. della stipula della polizza professionale, con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge.

L’ordine ritiene pertanto che, al di fuori delle suddette fattispecie di illecito, debba applicarsi ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 12, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 139/2005, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015.

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