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Riforma fiscale: 2° acconto a rate per le partite IVA

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Le partite IVA potranno pagare a rate anche il secondo acconto delle imposte di norma da pagare in unica soluzione e in scadenza al 30 novembre, ex art. 17, D.P.R. n. 435/2001. La novità è stata messa nero su bianco in uno degli emendamenti alla legge delega sulla riforma fiscale approvati in Commissione Finanze della Camera il 20 giugno 2023.

Dunque così come già avviene per il saldo e il primo acconto, anche il 2° acconto potrà essere rateizzato.

La riforma fiscale, così come da DDL di delega al Governo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 16 marzo 2023 e presentato alla Camera dal Ministro dell’Economia e delle Finanze il 23 marzo 2023, prevede che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge citata, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario.

Dall’entrata in vigore della legge dovranno essere conteggiati i ventiquattro mesi a disposizione del Governo per dare concreta attuazione alla riforma attraverso i necessari decreti legislativi.

La riforma prevede la revisione dell’IRPEF finalizzata a garantire che sia rispettato, tra l’altro, il principio di progressività e a:

  • ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall’applicazione dell’IRPEF a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi anche
  • al fine di incentivare l’offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e ai secondi percettori di reddito, nonché l’attività imprenditoriale e l’emersione degli imponibili.

Si veda a tal fine l’art. 2 del DDL di delega per la riforma fiscale.

Proprio in tale contesto si inserisce l’emendamento approvato in Commissione Finanze della Camera, con il quale in attuazione dei suddetti principi, con specifico riferimento alle modalità di versamento dell’IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali, nonché da tutti i contribuenti a cui si applicano gli Indicatori sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, viene previsto il mantenimento dell’attuale sistema di calcolo del saldo e degli acconti anche previsionale, ammettendo, senza penalizzazioni per i contribuenti rispetto alla normativa vigente, una più equa distribuzione del carico fiscale nel corso del tempo, anche attraverso un meccanismo di progressiva mensilizzazione degli acconti e dei saldi e l’eventuale riduzione della ritenuta d’acconto, senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

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