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Crediti contro il caro energia. Bonus fuori dal concetto di “sussidio”

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I crediti d’imposta riconosciuti alle imprese contro il caro energia e fruiti per il secondo trimestre (ma anche per gli altri periodi agevolati) non configurano un ”sussidio” ai fini del test del 30 per cento per l’accesso al bonus, in quanto tale eventuale previsione sarebbe contraria alla ratio che è alla base delle agevolazioni e anche alle indicazioni già fornite con la circolare n. 13/E/2022.

Inoltre, in ordine al credito “energivore” autoconsumo del terzo trimestre 2022, previsto dall’art. 6, comma 1, del D.L. n. 115/2022, il bonus non deve essere ricompreso nel test dell’incremento del 30 per cento (quesito n. 2).

L’Agenzia delle entrate si è espressa in tal senso con la risposta n. 355/2023 .

Oltre che in termini di ratio, tale soluzione trova conferma anche nella circostanza che, tenuto conto di quanto precisato nella citata circolare n. 13/E/2022 (secondo cui ”per ”sussidio” deve intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata), il contributo riconosciuto per il trimestre precedente ­- pur essendo astrattamente un elemento correlato all’aumento del prezzo della componente energia -­ non configura un elemento ”di copertura” totale o parziale della componente energia di cui l’impresa ha fruito all’atto del sostenimento del relativo costo, in quanto introdotto ex post a compensazione di questo senza, tuttavia, diretta incidenza sull’originario costo.

In conclusione, i crediti d’imposta energivori relativi al secondo trimestre del 2022, di cui all’art. 4 , comma 1, del D.L. n. 17/2022, non rientrano tra gli eventuali sussidi ai fini della determinazione del credito relativo al terzo trimestre 2022 (art. 6 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115).

Del pari, l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata deve essere calcolato dalla società istante con riferimento alla variazione del prezzo unitario del gas acquistato ed utilizzato per la produzione della medesima energia elettrica, senza tenere conto del credito energivori autoconsumo di cui all’art. 4 , comma 2, del D.L. n. 17/2022, relativo al secondo trimestre 2022.

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