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INAIL: segnalazione debiti assicurativi oltre i 5000 euro

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L’art. 25-novies del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, come sostituito dall’art. 6 del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha introdotto l’obbligo anche per l’INAIL di segnalare all’imprenditore e, ove presente all’organo di controllo, l’esistenza di debiti nei propri confronti. Tale obbligo era già previsto per l’INPS, l’Agenzia delle Entrate e per l’Agenzia delle entrate-Riscossione ex art. 30-sexies del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, conv. con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Con la circolare 16 giugno 2023, n. 28 , l’INAIL illustra i requisiti e le tempistiche relative all’invio della segnalazione.

L’INPS, l’NAIL, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, in qualità di creditori pubblici qualificati, segnalano:

  • all’imprenditore e, ove esistente, all’organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale,
  • a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’indirizzo risultante dall’anagrafe tributaria

l’esistenza di debiti nei propri confronti.

L’INAIL invia la segnalazione:

  • in presenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato,
  • superiore all’importo di euro 5.000.

La segnalazione è inviata quindi solo agli imprenditori individuati dall’art. 2082 c.c, soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2195 c.c.

La segnalazione non è inviata se il debito, al verificarsi delle condizioni sopra richiamate, è stato già iscritto a ruol ex art. 24, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

La segnalazione contiene l’invito alla presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto indipendente di cui all‘art. 17 , comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 se ne ricorrono i presupposti, per l’accesso alla composizione negoziata.

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