Skip to main content

Superbonus: credito “non spettante” se l’intestazione è al condominio errato

|

L’errata indicazione del codice fiscale del condomino, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che rende necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata. Pertanto, il credito è reale, benché “correttamente” maturato solo a seguito dell’accettazione di una comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, la sanzione è ravvedibile. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 348/E del 14 giugno 2023.

Nella fattispecie analizzata l’interpellante riferisce che, in data 16 febbraio 2022, ha utilizzato in compensazione tramite F24 la quota annuale del credito derivante dallo sconto in fattura ricevuto in luogo del saldo dei compensi per i lavori trainanti e trainati rientranti nel Superbonus 110% effettuati su un condominio. Nel dicembre 2022, dopo aver effettuato le comunicazioni di cessione del credito del secondo e ultimo SAL, l’Agenzia ha comunicato al contribuente di aver annullato gli effetti dell’istanza di opzione esercitata ai sensi dell’art. 121  D.L. n. 34/2020, rilevando un errore di compilazione delle fatture di vendita consistente nell’errata indicazione del codice fiscale del condominio, che si è riverberata nella comunicazione di cessione del credito. Considerando l’assoluta buona fede che ha condotto a tale errata indicazione, l’istante ha ritenuto di annullare le comunicazioni per l’esercizio dell’opzione relative al primo SAL, così come previsto dalla circolare n. 33/E/2022. Ciò, naturalmente, comporta il venir meno del credito e, conseguentemente, la necessità di riversare quanto compensato tramite ravvedimento operoso.

L’interpellante fa presente inoltre:

  • di aver effettuato direttamente i lavori rientranti nell’agevolazione, affidando talune opere in subappalto;
  • di aver concesso al condominio lo sconto in fattura con riferimento a tutti i lavori effettuati in suo favore (primo e secondo SAL), emettendo, tuttavia, le relative fatture erroneamente nei confronti di altro codice fiscale che le comunicazioni di sconto in fattura, relative ad entrambi i SAL, sono state trasmesse, nei mesi di dicembre 2021 e novembre 2022, per conto del codice fiscale errato;
  • di non aver mai reso alcuna fornitura o servizio in favore dell’intestatario del codice fiscale erroneamente indicato in fattura;
  • di aver emesso, in data 8 dicembre 2022, due note di variazione in diminuzione totale a storno delle fatture errate;
  • di aver correttamente emesso, in data 9 dicembre 2022, le fatture in favore del condominio;
  • che, essendo nel frattempo terminati i lavori, la comunicazione dell’opzione di sconto in fattura è stata poi ripresentata, per conto del condominio, per ogni intervento, senza suddivisione in SAL.

Tanto premesso, si chiede al Fisco di chiarire se il credito da riversare rientra o meno nella definizione di credito non spettante oppure in quella di credito inesistente, poiché da ciò dipende l’entità delle sanzioni da considerare quale base ai fini del ravvedimento operoso.

Nell’affrontare la questione, l’Amministrazione finanziaria ricorda innanzitutto che “nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato … Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi … Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli” automatizzati (art. 13 del D.Lgs n. 471/1997).

Per considerare un credito come “inesistente” prassi e giurisprudenza di legittimità (R.M. n. 36/2018 e Cass. nn. 34444 e 34445 del 2021) hanno indicato come necessari i seguenti requisiti, che devono verificarsi congiuntamente:

  1. deve mancare il presupposto costitutivo (il credito non emerge dai dati contabili, finanziari o patrimoniali del contribuente);
  2. l’inesistenza non deve essere riscontrabile con controlli automatizzati o formali.

In mancanza di uno solo dei predetti requisiti, il credito si considera invece come “non spettante” (Cass. n. 7615/2022). In sintesi,  per  poter  qualificare  un  credito  come  inesistente  è  necessario  che  lo  stesso  sia  ancorato  ad  una  situazione  non  reale  o  non  vera,  “ossia  priva  di  elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza”, non rilevabile attraverso l’attività di controllo automatizzato o formale.

Ciò detto, nel caso in questione l’istante chiede di chiarire se nell’ipotesi di annullamento della comunicazione di sconto in fattura e successivo riversamento del credito già compensato, a fronte di interventi agevolabili realmente eseguiti, benché in favore di un soggetto individuato in fattura con un codice fiscale diverso la sanzione da applicare sia quella prevista dal comma 4 del citato articolo 13 (credito non spettante), o, piuttosto, quella contemplata dal successivo comma 5 (credito inesistente).

La circolare n. 33/E/2022 ha chiarito che, in linea generale, in caso di errore nella Comunicazione, il soggetto che riceve il credito deve rifiutare la cessione, sempre tramite la Piattaforma. Quindi, l’errore o l’omissione relativo a dati della Comunicazione che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e, quindi, del credito ceduto può essere definito sostanziale (ad esempio, è un errore sostanziale l’errata indicazione del codice fiscale del cedente).

Al fine di consentire la corretta circolazione dei crediti ed evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è consentito l’annullamento, su richiesta delle parti, dell’accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l’annullamento dell’accettazione del credito il plafond del credito compensabile in capo al cessionario viene contestualmente ridotto del relativo importo.

Come detto, il credito agevolativo in favore del fornitore si origina solo a seguito di accettazione della comunicazione dell’opzione di sconto, concesso al beneficiario originario dell’agevolazione fiscale.

Nel caso in questione, il credito compensato ”si ricollega” ad un intervento secondo quanto descritto dall’istante, realmente eseguito e fatturato correttamente, nell’intestazione e nella parte descrittiva con la sola eccezione dell’errata indicazione del codice fiscale del fruitore dei lavori agevolabili.

Ciò nondimeno, l’errata indicazione del codice fiscale, sia nelle fatture emesse che nelle comunicazioni inviate, rappresenta un errore sostanziale, che ha reso necessaria la correzione dell’operazione ab origine e il riversamento del credito indebitamente utilizzato, in quanto sorto da una comunicazione poi annullata. La rettifica dell’operazione mediante storno e sostituzione delle fatture originarie, oltre all’invio della nuova comunicazione di fatto ha rigenerato il credito, il cui presupposto costitutivo (i lavori eseguiti a favore del condominio), tuttavia, può dirsi esistente già dal 2021.

Invero, benché la nuova comunicazione richiami le spese sostenute nell’anno 2022 e, dunque, lo sconto concesso all’atto dell’emissione delle fatture datate 9 dicembre 2022, è evidente come l’intervento fatturato resti il medesimo, come si evince dall’intestazione e dalla parte descrittiva delle fatture stornate.

Conseguentemente, il credito in parola può dirsi reale, benché correttamente maturato solo a seguito dell’accettazione della comunicazione della nuova opzione di sconto e, dunque, non spettante al momento della compensazione eseguita a febbraio del 2022.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia conclude precisando che:

  • la sanzione applicabile al caso di specie è quella disposta dall’art. 13, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, che punisce l’utilizzo di un credito d’imposta esistenti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti, ovvero, nel caso di specie, prima dell’invio della comunicazione corretta;
  • la stessa è però ravvedibile e, fino al 30 settembre 2023, sanabile anche tramite il c.d. ravvedimento ”speciale”, nei termini e con le modalità disciplinate dall’art. 1, commi da 174 a 178, della legge di bilancio 2023.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi - Work with us
    Close