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Rottamazione-quater: domanda di adesione sostitutiva o integrativa

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C’è tempo fino al 30 giugno per richiedere la “rottamazione” delle cartelle. Le domande per aderire alla Definizione agevolata devono essere presentate esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il prossimo 30 giugno. Sia tramite la propria area riservata che tramite l’area pubblica del portale ADER.

La scadenza non riguarda le zone colpite dal maltempo a maggio dove l’adesione è posticipata al 30 settembre 2023, come previsto dal decreto Alluvione (D.L. n. n. 61/2023). Il provvedimento ha infatti stabilito una proroga di tre mesi dei termini riferiti alla Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quater”) per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana interessati dai gravi eventi alluvionali.

Detto ciò, il termine del 30 giugno è stato ribadito dall’Agenzia delle Entrate-riscossione con un comunicato stampa pubblicato la scorsa settimana sul proprio portale web.

Anche la domanda sostitutiva o integrativa di una domanda già inviata potrà essere inviata entro il 30 giugno. È possibile anche presentare più domande separate e riferite a carichi diversi. In tal modo si attivano piani di rateazione indipendenti tra loro. In tal modo il contribuente potrà scegliere cosa pagare in base alle proprie disponibilità economiche.

In particolare come riportato in precedenza, nel comunicato stampa del 16 febbraio scorso:

il contribuente può presentare in tempi diversi, ma sempre entro il 30 aprile 2023, anche ulteriori dichiarazioni di adesione che potranno essere riferite ad altri carichi (in questo caso andranno a integrare la precedente e ciascuna domanda genererà un proprio piano di definizione agevolata) oppure riferite agli stessi carichi già inseriti nella domanda presentata (e perciò saranno considerate sostitutive della precedente).

Tali indicazioni andranno ora rapportate alla scadenza aggiornata del 30 giugno.

Rottamazione-quater Legge di Bilancio 2023
Sanatoria Rottamazione cartelle, avvisi di accertamento esecutivi e avvisi di addebito INPS (se già affidati per il recupero all’Agente della riscossione) per debiti affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Imposte, tasse e tributi definibili Imposte dirette, IVA ed IRAP, tributi locali, contributi previdenziali, ecc. Anche rispetto ai contributi previdenziali dovuti alle casse private (se queste hanno aderito entro il 31 gennaio 2023.
Casse previdenziali private che hanno aderito
  • CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense;
  • ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi;
  • CNPR – Cassa Ragionieri;
  • ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari;
  • INPGI “GIOVANNI AMENDOLA” – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Debiti esclusi
  • Risorse comunitarie quali dazi e accise;
  • imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
  • le somme dovute “a titolo di recupero di aiuti di Stato” ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE n. 659/1999;
  • i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  • le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Somme dovute
  • Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale;
  • le spese di rimborso per le procedure esecutive;
  • le spese di notifica della cartella di pagamento;
  •  gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.
Sanzioni non amministrative-tributarie Rispetto a tale tipo di carichi, la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’art. 27, comma 2, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’art. 30, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.
Somme non dovute
  • Le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto;
  • gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo;
  • le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art. 27, D.Lgs. n. 46/1999);
  • l’aggio della riscossione.
Concetto di singolo carico Ai fini della rottamazione-quater, il singolo carico è la singola partita di ruolo per la quale il contribuente può manifestare adesione alla definizione agevolata. Non è possibile, invece, definire parzialmente la “partita”, di norma composta da più “articoli di ruolo”, vale a dire i codici di ogni componente (tributi – ad esempio, imposte dirette, IVA ed IRAP contenuti nella stessa “partita”), sanzioni, interessi, ecc.) del credito recato dalla “partita” (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2017).
Carichi definibili-individuazione orizzonte temporale In base a quanto stabilito dall’art. 4 del D.M. n. 321/1999, rientrano nella rottamazione-quater, i ruoli telematici la cui consegna formale si intende effettuata il 10 luglio 2022.

Individuazione carichi rottamabili rottamazione-quater
Trasmissione ruolo Consegna formale
Tra il 1° e il 15 del mese Entro il 25 dello stesso mese.
Tra il 16 e il 30 del mese Giorno 10 del mese successivo.

Sempre se siano stati effettivamente trasmessi all’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2022 (ossia nel periodo compreso tra il 16 e il 30 giugno 2022).

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