Il calcolo ACE per le società di persone
Per le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria è possibile beneficiare dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE) tenendo conto che, ai fini della determinazione, del beneficio vi sarà una componente “fissa”, rappresentata dalla differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2010 e quello al 31 dicembre 2015, ed una componente “variabile”, rappresentata dagli incrementi patrimoniali avvenuti a partire dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, al fine di effettuare correttamente il calcolo, occorre:
- determinare la componente fissa data dalla differenza tra il patrimonio netto 2015 e il patrimonio netto 2010, considerando che entrambi saranno computati includendo anche i rispettivi utili;
- computare i conferimenti e versamenti in denaro effettuati dal 2016 al 2021. Queste somme saranno rilevanti per il loro intero ammontare, senza ragguagli;
- computare i conferimenti e versamenti in denaro effettuati nel 2022 che dovranno essere ragguagliati in funzione della data di versamento;
- computare le rinunce dei soci ai crediti operate dal 2016 al 2021, senza ragguagli;
- computare le rinunce dei soci ai crediti operate nel 2022 che dovranno essere ragguagliate in funzione alla data dell’atto di rinuncia;
- computare gli utili di esercizio dal 2016 al 2022. A tal fine si ricorda che per le società di persone l’utile rileva nell’esercizio di maturazione (al netto di eventuali prelevamenti “in conto utili”) e non in quello di accantonamento.
Questi importi costituiscono gli incrementi di capitale proprio rilevanti al fine di popolare il rigo RS45, colonna 1.
Occorrerà poi determinare i decrementi di capitale proprio (rigo RS45, colonna 2) costituiti dalle distribuzioni di riserve ai soci e riduzioni del capitale con rimborso ai soci effettuate dal 2016 al 2022 senza ragguaglio ad anno.
Un’ulteriore variazione negativa sarà anche derivante dall’applicazione delle c.d. clausole “anti-abuso” previste dall’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017 che sono costituite, in estrema sintesi, da:
- incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari rispetto al dato rilevato all’1.1.2011;
- conferimenti in denaro effettuati a decorrere dall’1.1.2011 a favore di società controllate o “sorelle”
- acquisti di partecipazioni in società controllate da società del gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
- acquisti di aziende da società del gruppo effettuati a decorrere dall’1.1.2011
- conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata, ricevuti dall’1.1.2011
- incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo rispetto all’ammontare esistente all’1.1.2011
ed andranno riportate al rigo RS45 colonna 3.
La differenza tra gli importi indicati in colonna 1 del rigo RS45 e quelli portati nelle colonne 2 e 3 del medesimo rigo costituisce la variazione netta del capitale proprio che dovrà essere messa a confronto con il patrimonio netto contabile 31.12.2022. Questo confronto è necessario in quanto per i soggetti IRPEF, parimenti di quanto avviene per i soggetti IRES, il beneficio ACE è previsto fino a concorrenza del patrimonio netto contabile dell’esercizio per il quale si effettua il calcolo, computando anche l’eventuale utile o perdita.
Pertanto occorrerà assumere come valore di calcolo il minore tra la variazione netta di capitale proprio ed il patrimonio netto contabile e, su questo, applicare il coefficiente di rendimento nozionale ACE dell’1,3%.
Tale rendimento nozionale rappresenta l’ammontare detassato delle società di persone. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare una parte di questo importo nel 2022 al fine di ridurre il reddito della società lo stesso può essere trasformato in credito IRAP oppure attribuito ai soci.