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Credito d’imposta formazione 4.0: controlli al via

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Contratto collettivo dal quale risulti esplicitamente l’impegno dell’impresa di investire nella formazione 4.0 dei dipendenti, dichiarazione del legale rappresentante circa il rilascio, a ciascun dipendente, dell’attestazione dell’effettiva partecipazione alle attività formative agevolabili, certificazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, da cui risulti l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili e la loro corrispondenza alla documentazione contabile predisposta dall’impresa.

Sono questi i principali documenti che l’Agenzia delle Entrate sta richiedendo alle imprese beneficiarie del credito d’imposta formazione 4.0, ex art. 1, commi 4656, Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (e successive modifiche) tenute a presentarsi entro 15 giorni dall’invito a comparire, presso la sede territoriale competente.

Il primo decreto attuativo (Decreto ministeriale 4 maggio 2018) del bonus formazione 4.0 prevedeva che i benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali fossero riconosciuti a condizione che tali contratti fossero depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

Quindi il credito d’imposta in esame è subordinato al deposito del citato contratto, in via telematica, presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente.

La circolare n. 412088/2018 del MISE, inoltre, chiarisce che tale contratto può essere depositato anche successivamente all’attività di formazione, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018.

Infine, la Legge n. 160/2019, Legge di Bilancio 2020, al comma 215 ha fatto venir meno l’obbligo di della stipula e del deposito dei contratti collettivi aziendali o territoriali presso l’Ispettorato del lavoro competente (non sono più necessari).

A ogni modo, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti.

Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare:

  • una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte;
  • l’ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio, anche in funzione del rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalla disciplina comunitaria in materia;
  • registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno all’impresa.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello Sviluppo economico, richiesta al solo fine di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative.

A ogni modo, le notizie, i dati, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell’Agenzia delle Entrate, non potranno rilevare quali elementi a favore dell’impresa ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

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