Regime forfettario: per la causa ostativa occorre verificare la natura e l’ammontare del reddito
Niente regime forfetario per il contribuente che percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di importo superiore a 30.000 euro annui, anche se la stessa è esente da imposte in Italia. Questo, in sintesi, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 311/E del 3 maggio 2023 .
Il quesito oggetto dell’interpello viene posto da un contribuente:
- residente in un Paese Ue,
- intenzionato ad aprire partita IVA in Italia, dove contestualmente stabilirebbe la propria residenza,
- titolare, come unica fonte di reddito, di una pensione percepita come ex dipendete della Commissione europea,
- di importo superiore a 30.000 euro,
- esente da tassazione nazionale negli Stati membri ex art. 12 del Protocollo n. 7 ”Sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea” allegato al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito, ”TFUE”).
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate rileva che la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lettera d-ter), della legge n. 190/2014 e relativa al limite di reddito massimo di 30.000 euro esclude dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, ossia i titolari di detti redditi a prescindere:
- dalla loro tassazione in Italia;
- dall’ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi (cfr. circolaren. 10/E/2016).
Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 («eccedenti l’importo di 30.000 euro») nella citata lettera d-ter), quello che rileva ai fini dell’applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l’esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
A parere del Fisco, pertanto, il contribuente non potrà accedere al regime forfettario in quanto:
- percepisce una pensione di vecchiaia astrattamente riconducibile tra i redditi di lavoro dipendente, di cui all’art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR,
- di importo superiore alla soglia di 30.000 euro,
- ancorché la stessa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.