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Nuovo Accordo Italia-Svizzera per evitare le doppie imposizioni: ratifica in tempi brevi

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Con un comunicato pubblicato sul portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 21 aprile, lo stesso Ministero ha reso noto l’incontro avvenuto tra il Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Consigliere Federale Ignazio Cassis, Capo del Dipartimento federale degli affari esteri in Svizzera.

Al centro del colloquio il nuovo Accordo fiscale per i lavoratori frontalieri tra Italia e Svizzera che sostituirà l’intesa del 1974. Il voto, ha assicurato il ministro Giorgetti, è previsto per il 27 aprile alla Camera per poi passare nuovamente al Senato per l’approvazione definitiva, prevista in tempi brevi.

All’interno del Trattato ci saranno anche le norme che prevedono l’esclusione della Svizzera dalla black list fiscale del 1999 e la disciplina temporanea per la proroga del telelavoro per i frontalieri fino al 30 giugno prossimo in attesa di una revisione della disciplina che dovrà tener conto delle nuove esigenze sociali e della natura particolare del lavoro del frontaliere. I due ministri, che hanno espresso reciproca soddisfazione per lo stato dei rapporti positivi e amichevoli tra i due Paesi, hanno avuto anche uno scambio interessante di vedute sulla situazione geopolitica internazionale. Giorgetti, infine, ha chiesto a Cassis un approfondimento di riflessione sulla situazione dei collegamenti tra Livigno e la Svizzera.

Nuovo accordo Italia-Svizzera (bozza DdL-ratifica)
Regole di imposizione Tassazione concorrente, che attribuisce i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore frontaliero, sia allo Stato della fonte del reddito da lavoro dipendente. In particolare, i salari sono imponibili nel Paese di svolgimento dell’attività lavorativa, ma entro il limite dell’80 per cento di quanto dovuto dallo stesso Paese in base alla normativa sulle imposte sui redditi delle persone fisiche. Lo Stato di residenza applica poi le proprie imposte sui redditi ed elimina la doppia imposizione relativamente alle imposte prelevate nell’altro Stato.
Stato di svolgimento dell’attività Stato di residenza lavoratore
Lo Stato dove l’attività lavorativa viene esercitata preleva una ritenuta alla fonte. Ai sensi del nuovo Accordo, tuttavia, l’imposta così applicata non può eccedere l’80 per cento di quanto dovuto in base alle disposizioni sulle locali imposte sui redditi delle persone fisiche, comprese le imposte locali. Lo Stato di residenza tassa a sua volta il reddito, eliminando la doppia imposizione per le imposte prelevate alla fonte. A tal fine è riconosciuto al lavoratore italiano un credito d’imposta per quanto versato in Svizzera (ex art. 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR, D.P.R. n. 917/1986). Ai sensi del precedente accordo, la tassazione in Italia era invece del tutto esclusa.
Definizione area di frontiera Per l’Italia le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia autonoma di Bolzano, mentre per la Svizzera si intendono i cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese.
Lavoratori frontalieri Persona fisica, fiscalmente residente nei comuni i cui territori ricadono, per intero o parzialmente, in una fascia di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa dell’altro Stato e che, in generale, ritorna quotidianamente nel proprio Stato di residenza.
Tassazione transitoria Ai soggetti residenti in Italia che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo rientrano nel regime transitorio applicabile ai cd. “attuali frontalieri”, i quali continuano a essere assoggettati ad imposizione esclusivamente in Svizzera. La Svizzera è tenuta a versare fino alla fine del 2033 una compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, pari al 40 per cento dell’imposta alla fonte prelevata dalla Svizzera. Dopo questa data, la Svizzera conserva la totalità del gettito fiscale.

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